Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo

Titolo prima dell’articolo 28

Poiché il titolo prima dell’articolo 26 viene stralciato, a quello prima dell’articolo 28 viene attribuito il numero «2.» invece di «3.»

Art. 28a Violazione degli obblighi in caso di transazioni di valori mobiliari quotati in

borsa

L’articolo 19b AP-LAFE impone agli operatori di borsa e ad altri operatori che per mestiere negoziano fuori borsa o trasferiscono in altro modo valori mobiliari quotati in borsa, di non effettuare transazioni soggette ad autorizzazione secondo la LAFE se il committente non presenta l’autorizzazione (v. commenti all’art. 19b AP-LAFE). Gli operatori vincolati a tale obbligo sono privati con un interesse imprenditoriale a eseguire le transazioni citate. Per imporre l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 19b AP-LAFE, le infrazioni devono comportare sanzioni penali. Poiché alla negoziazione in borsa sono ammessi soltanto gli operatori professionisti, i privati che intendono acquistare titoli quotati in borsa devono rivolgersi a loro. È soltanto grazie ad operatori che non adempiono o mal adempiono ai loro obblighi di controllo ed eseguono ordini di acquisto soggetti ad autorizzazione che le persone all’estero possono concludere negozi giuridici nulli vertenti su valori mobiliari quotati e quindi eludere l’obbligo d’autorizzazione della LAFE. Secondo le nuove disposizioni, le violazioni intenzionali saranno punite con una multa sino a 250 000 franchi, quelle per negligenza con una multa sino a 150 000 franchi. Le comminatorie sono elevate a fini dissuasivi, tanto più che gli agenti di borsa hanno un interesse economico privato a eseguire gli ordini dei clienti. L’importo si giustifica anche perché l’acquisto illecito ai sensi della legge è reso possibile da un operatore di borsa che non adempie a un suo preciso obbligo. Secondo l’articolo 19b capoverso 4 AP-LAFE, chi effettua per mestiere transazioni fuori borsa di valori mobiliari quotati è soggetto agli stessi obblighi degli operatori di borsa; se non rispetterà gli obblighi di cui all’articolo 19b AP-LAFE incorrerà quindi nelle stesse sanzioni.

Art. 30 rubrica, cpv. 1 e 3

Chiunque disattende un obbligo di alienazione secondo gli articoli 6a capoverso 3, 6b capoversi 3 o 4, oppure 8 capoverso 1bisAP-LAFE oppure non adempie a un onere è punito con la stessa sanzione, ossia una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 1). Si può presumere che non vi sia intenzione se la persona soggetta all’obbligo di alienazione dimostra di aver fatto tutto il possibile per vendere il fondo entro il termine di due anni. Se il fondo può essere venduto soltanto a un prezzo inferiore rispetto alle spese sostenute per l’acquisto, la persona tenuta a venderlo non è esonerata dal suo obbligo, e dovrà farsi carico di un’eventuale perdita. Per chi adempie all’obbligo in un secondo momento, la pena è una multa sino a 20 000 franchi (cpv. 2). Alla rubrica va dunque aggiunto «obblighi di alienazione».

Art. 33 cpv. 1

Gli adeguamenti di carattere redazionale del capoverso 1 sono dovuti alla modifica dell’articolo 27 AP-LAFE.