Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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possano contrastare l’eccessivo dominio straniero del suolo. Illustra poi che le misure proposte hanno carattere protezionistico, il che potrebbe compromettere l’attrattiva della piazza economica svizzera. Significa che contrastano l’eccessivo dominio straniero del suolo contribuendo quindi a raggiungere lo scopo della Lex Koller, ossia privilegiare l’acquisto di fondi da parte della popolazione residente in Svizzera. I cittadini UE e AELS con domicilio legale ed effettivo in Svizzera, nonché i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di domicilio sono equiparati ai cittadini svizzeri: hanno completo accesso quantitativo e qualitativo al mercato svizzero degli alloggi, per cui beneficerebbero in egual misura della normativa proposta.

La revisione del 1997, che ha svincolato l’acquisto di fondi per stabilimenti d’impresa dall’obbligo d’autorizzazione, era parte integrante di un programma congiunturale61. Nel diritto vigente, infatti, la persona all’estero che intende acquistare un fondo per uno stabilimento d’impresa deve soltanto dichiarare di volerlo destinare a un utilizzo commerciale (in proprio o da parte di terzi); non è necessario che l’acquirente abbia legami con la Svizzera (p. es. domicilio o esercizio di un’attività economica). È dal 1997 quindi che la LAFE consente di collocare capitali in fondi per stabilimenti a mero titolo d’investimento, prassi altrimenti vietata (cfr. art. 12 lett. a LAFE). Dagli anni Novanta la situazione economica è però profondamente cambiata, tanto che la Svizzera non dipende più in egual misura da investimenti di capitale straniero in fondi ad uso commerciale. Data la particolare protezione di cui necessita il suolo, è giustificato annullare le modifiche introdotte con la revisione del 1997, volta a stimolare la congiuntura ma poco compatibile con l’intento primario della revisione del 1985. Il disciplinamento posto in discussione va dunque inteso come un ritorno allo scopo originale della legge: l’acquirente deve avere un legame, seppur minimo, con la Svizzera; la persona all’estero che acquista un fondo per uno stabilimento deve almeno dimostrare che le serve per esercitarvi una propria attività economica. Segnatamente per le multinazionali attive in Svizzera non cambierà quindi nulla.

L’acquisto di quote quotate in borsa di società immobiliari è stato svincolato dall’obbligo d’autorizzazione ai sensi della LAFE soltanto a partire dal 1° aprile 200562. Non si deve dimenticare che questa agevolazione è intervenuta in un momento in cui il Consiglio federale stava già preparando l’abrogazione totale della LAFE e la Lex Koller sembrava avere i giorni contati63. Oggi le premesse sono del tutto diverse: l’abrogazione della Lex Koller non è in discussione. Al contrario, la crescente globalizzazione che convoglia la ricerca di investimenti sicuri verso il suolo svizzero, risorsa limitata, impone il ritorno allo scopo originario della Lex Koller. S’intende pertanto impedire che il suolo svizzero

61 FF 1997 II 1022

62 Cfr. Mess del 28 mag. 2003 concernente una modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, FF 2003 3753.

63 Cfr. Mess. del 4 lug. 2007 relativo all’abrogazione della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, FF 2007 5271.