Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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Jacqueline 13.3976 (v. n. 1.1.1), durante la sessione estiva 2014, si è stimato che la capitalizzazione dei fondi immobiliari è passata, tra il 2009 e il 2014, da 23 a 34 miliardi di franchi68; negli ultimi anni il numero di fondi immobiliari e la loro capitalizzazione sono ulteriormente aumentati: nel 2017 erano circa 5069, mentre nel 2024 erano già 75 con un patrimonio netto di 68,45 miliardi di franchi70. Secondo l’AIR, alla fine di settembre 2025, i fondi immobiliari quotati in borsa in Svizzera erano 44: 30 attivi nel settore abitativo, 11 in quello commerciale e 3 in entrambi. Il volume di affari complessivo ammontava a 78,75 miliardi di franchi (valore di mercato del portafoglio secondo l’ultima relazione di gestione), ossia 59,48 miliardi di franchi dedotto il capitale di terzi71. Anche se, secondo l’AIR, i detentori delle quote non sono noti e una stima di massima indica che fino al 13 per cento di tutte le quote potrebbe essere in mano straniera, il crescente interesse per i fondi immobiliari dimostra quanto sarebbe problematico se persone all’estero continuassero ad acquistare quote illimitatamente e gli utili corrispondenti finissero all’estero. Senza contare che anche le infrastrutture pubbliche finanziate dai contribuenti fanno aumentare il valore fondiario, ragion per cui le possibilità di investimento e le rendite fondiarie dovrebbero restare, per quanto possibile, in Svizzera a vantaggio anzitutto dei contribuenti residenti. Per evitare il deflusso della rendita fondiaria e garantire agli investitori residenti l’accesso a investimenti sicuri nel suolo svizzero, disponibile solamente in misura limitata, l’obbligo d’autorizzazione va esteso all’acquisto di quote di fondi e SICAV immobiliari negoziate regolarmente sul mercato. Secondo l’articolo 1 LAFE, la legge ha lo scopo di evitare l’eccessivo dominio straniero del suolo indigeno. L’obiettivo non consiste solo nel contrastare l’eccessivo dominio (fisico) del suolo, ossia impedire che una parte sproporzionata finisca in mano straniera, ma anche, e più in generale, nel tutelare l’accesso della popolazione residente al suolo svizzero. È ad esempio da considerarsi eccessivo dominio straniero del suolo indigeno anche il caso in cui la popolazione residente è estromessa dal mercato nazionale da fondi o SICAV immobiliari finanziariamente forti, che collocano il capitale nell’interesse dei loro investitori stranieri. A differenza di quanto sostiene l’AIR, l’identità ignota degli investitori o le difficoltà a identificarli non sono motivo sufficiente per consentire investimenti illimitati in fondi o SICAV immobiliari da parte di persone all’estero. Il progetto propone una serie di soluzioni (cfr. i controlli proposti sugli investitori stranieri
68 Cfr. l’intervento della consigliera federale Sommaruga, Boll. Uff. 2014 S 401
69 N. 3.2 è ancora attuale il parere dell’Allianz Lex Koller del 29 mar. 2017 in occasione della consultazione sull'aconsultazione > Procedure di consultazione concluse > 2017 > procedura 2017/19 (stato: 23.02.2026).
70 Contributo della FINMA «Rischi in relazione agli immobili e alle ipoteche (2024)» dal monitoraggio dei rischi della FINMA, consultabile in: www.finma.ch > Documentazione > Dossiers > Dossier sul mercato ipotecario > Rischi in relazione agli immobili e alle ipoteche (2024) (stato: 23.02.2026).
71 Cfr. AIR pag. 29 (nota a piè di pagina 56).