Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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che investono per la prima volta nel mercato immobiliare svizzero; v. n. 3, commenti all’art. 19b AP-LAFE e modifiche della LICol).
L’inasprimento delle condizioni d’acquisto per fondi per stabilimenti d’impresa (divieto o impossibilità di fatto di meri investimenti di capitali), quote di società immobiliari residenziali quotate in una borsa e quote di fondi e SICAV immobiliari negoziate regolarmente sul mercato dovrebbe nel complesso ridurre l’afflusso di capitale straniero nel mercato immobiliare svizzero e quindi contrastare l’eccessivo dominio straniero del suolo indigeno. Le persone all’estero o gli investitori stranieri non potranno più acquistare né quote di società, fondi e SICAV immobiliari né fondi per stabilimenti in Svizzera a mero titolo d’investimento di capitale. Non si tratta di un intervento di poco conto, ma di una restrizione mirata delle attività d’investimento, giustificata alla luce dell’obiettivo della Lex Koller e della necessità di tutelare il suolo indigeno, tanto più che non incide sull’acquisto di fondi per stabilimenti d’impresa ad uso proprio.
L’inasprimento delle condizioni d’acquisto di abitazioni principali da parte di cittadini di Stati terzi dovrebbe, in ultima analisi, ridurre l’interesse straniero per le abitazioni in Svizzera. Al riguardo gli autori dell’AIR ammettono che, in caso di trasferimento, l’acquirente potrebbe però mantenere l’abitazione principale come abitazione secondaria, con conseguenti effetti negativi sul mercato degli alloggi. Tuttavia non tengono conto del fatto che l’acquirente, appena arriva in Svizzera, può acquistare un’abitazione principale senza prima affittarne una; pertanto non è corretto affermare che l’acquisto di abitazioni principali rende molto probabilmente disponibile un numero uguale o perlomeno analogo di abitazioni in affitto perché gli acquirenti si trasferiscono nell’abitazione principale. Per le persone all’estero, l’inasprimento previsto implica una procedura di autorizzazione e l’obbligo di rivendere l’immobile se non lo utilizzano più come abitazione principale. Queste restrizioni risultano necessarie e giustificate alla luce dell’obiettivo della Lex Koller; non sono di poco conto, ma nel complesso sono moderate visto che le persone all’estero potranno ancora acquistare un’abitazione principale nonostante l’obbligo di autorizzazione e di alienazione. È probabile che l’obbligo di alienazione faccia diminuire gli acquisti di abitazioni principali, con conseguente effetto positivo sul mercato degli alloggi. La precisazione secondo cui l’abitazione principale può comprendere un’unica unità codifica una prassi pluriennale, aumenta la certezza del diritto, promuove l’applicazione uniforme delle norme e risponde all’obiettivo di consentire alle persone residenti all’estero di acquistare un’abitazione ad uso proprio nel loro centro d’interesse. In linea con l’orientamento del progetto e alla luce della carenza di alloggi, si intende tuttavia limitare l’acquisto a una sola unità abitativa.
Gli inasprimenti previsti per i contingenti cantonali d’autorizzazioni per l’acquisto di abitazioni di vacanza ridurrebbero il numero complessivo di abitazioni di vacanza acquistate da persone all’estero. In primo luogo, perché comporterebbero un taglio dei contingenti cantonali annui: la media annua delle autorizzazioni dell’ultimo decennio potrebbe, infatti, calare di almeno 196 acquisti l’anno (=796-600, v. tabella nei commenti all’art. 11 cpv. 2 AP-LAFE sulla possibile ripartizione dei contingenti). Se poi i Cantoni non richiedessero l’attribuzione delle unità di contingente inutilizzate (art. 9 cpv. 4 OASE), gli acquisti potrebbero calare di quasi 300 unità l’anno (=196+111,9; v. commenti all’art. 11 cpv. 2 AP-LAFE). In secondo luogo, le abitazioni di vacanza acquistate da persone all’estero dovrebbero diminuire anche perché, computando nei contingenti