Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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4.4 Ripercussioni sulla società
Al riguardo si rimanda ai commenti relativi alle ripercussioni sulle zone di montagna al numero 4.2.
4.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il progetto non avrà alcuna ripercussione sull’ambiente.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Data la scarsità del suolo e l’impossibilità di aumentarlo, è urgente e del tutto legittimo per uno Stato sovrano regolamentarne il commercio e la proprietà da parte di persone all’estero. Come la legge, anche il progetto si fonda sulla competenza della Confederazione nel campo degli affari esteri (art. 54 cpv. 1 della Costituzione73[Cost.]) e del diritto civile (art. 122 cpv. 1 Cost). Ciò vale da un lato per gli inasprimenti volti ad abolire le agevolazioni passate (fondi per stabilimenti d’impresa, quote di società immobiliari residenziali nonché abitazioni principali e di vacanza) e per gli adeguamenti delle condizioni d’acquisto di abitazioni per il personale alberghiero (che costituiscono un’agevolazione rispetto al diritto vigente). Per quanto riguarda la costituzionalità si rimanda alle considerazioni riportate nel messaggio del 16 settembre 198174, applicabili per analogia anche agli acquisti finora non disciplinati nella Lex Koller, ossia quelli portanti su partecipazioni a fondi immobiliari e azioni SICAV immobiliari negoziate regolarmente sul mercato.
Come già illustrato nel messaggio del 1981 sulla LAFE, la competenza della Confederazione di legiferare in materia di diritto privato comprende anche l’introduzione del sistema d’autorizzazione per l’acquisto di fondi da parte di persone all’estero. Nel caso dell’acquisto di fondi, la LAFE limita la libertà contrattuale delle parti contraenti in termini di diritto pubblico, oltre a limitare i diritti di proprietà del venditore e il godimento della proprietà e quindi dei diritti civili da parte dell’acquirente. Il diritto pubblico che va a modificare il godimento dei diritti civili è collegato al diritto privato a tal punto da potersi considerare diritto civile ai sensi dell’articolo 122 capoverso 1 Cost.75. Inoltre, nella competenza in materia di affari esteri prevista all’articolo 54 capoverso 1 Cost. non rientrano soltanto provvedimenti rivolti a Stati, ma anche misure destinate a individui,
73 RS 101
74 FF 1981 III 521, in part. 580 segg.
75 Mess. del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'istituzione del sistema dell'approvazione per la vendita di terreni a persone all'estero (15 novembre 1960), FF 1960 II 1617, in part. 1634 segg.