Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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poiché compete agli affari esteri salvaguardare l’indipendenza del Paese, che può essere pregiudicata non soltanto da Stati, ma anche da singoli individui. Resta determinante in tale contesto che le norme previste non sono di puro diritto nazionale, ma esplicano un effetto transfrontaliero. Per le disposizioni in materia di autorizzazione per l’acquisto di fondi svizzeri da parte di persone all’estero, ciò è confermato dal fatto che l’obbligo dipende dal domicilio straniero. La Confederazione ha dunque la competenza di disciplinare l’acquisto di fondi (o dei relativi diritti) da parte di persone all’estero.

Gli inasprimenti per l’acquisto di partecipazioni a fondi immobiliari e di azioni di SICAV immobiliari rispettano il principio della parità di trattamento secondo l’articolo 8 Cost. poiché non comportano disparità di trattamento non fondate su motivi oggettivi seri (eccessivo dominio straniero del suolo indigeno). Il fatto che, in assenza di motivi di autorizzazione, tali inasprimenti possano comportare un divieto di acquisto per persone all’estero è la conseguenza necessaria dell’obiettivo perseguito. Il divieto si limita tuttavia a investimenti ben precisi e non esclude ogni possibilità di investire.

Infine, gli adeguamenti apportati al diritto di utilizzare e di disporre del fondo in seguito all’introduzione dei nuovi obblighi di autorizzazione, non compromettono la garanzia dell’istituzione e dei diritti individuali e non costituiscono dunque un intervento illecito nella garanzia della proprietà. La garanzia dei diritti individuali, che tutela i privati da ingerenze illecite nella loro proprietà, non è assoluta. È ammesso limitare i diritti di proprietà concreti se l’intervento si fonda su una base legale sufficiente, risponde a un interesse pubblico ed è proporzionato. Eventuali limitazioni dei diritti patrimoniali dovute all’introduzione di nuovi obblighi d’autorizzazione per fondi e SICAV immobiliari sono ammesse poiché l’articolo 4 capoverso 1 lettere c e cbisAP-LAFE fornisce la base legale, la proporzionalità è garantita e l’interesse a tutelare l’eccessivo dominio straniero del suolo indigeno è senza dubbio un interesse pubblico ai sensi dell’articolo 36 capoverso 2 Cost. Tenendo conto dello scopo della LAE, l’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di partecipazioni a fondi immobiliari e di azioni di SICAV immobiliari negoziate regolarmente sul mercato costituisce l’unico mezzo possibile per realizzare gli obiettivi perseguiti dal progetto, ossia garantire l’accesso dei residenti agli investimenti fondiari e immobiliari in Svizzera e impedire che la rendita fondiaria finisca all’estero (v. n. 4.3.2 in merito all’eccessivo dominio straniero del suolo indigeno attraverso investimenti in fondi e SICAV immobiliari). L’estensione proposta dell’obbligo d’autorizzazione non lede la garanzia della proprietà che, in quanto garanzia dell’istituzione, tutela la proprietà privata come valore fondamentale dell’ordinamento svizzero, in quanto non vieta in assoluto l’alienazione e l’acquisto di partecipazioni a fondi immobiliari e di azioni di SICAV immobiliari negoziate regolarmente sul mercato. Le persone non soggette alla LAFE possono continuare ad acquistare queste partecipazioni e azioni senza restrizioni. Poiché gli investitori possono influenzare la proprietà fondiaria e il mercato immobiliare (v. n. 4.3.2), è sostenibile non concedere alle persone all’estero gli stessi diritti di cui godono i residenti in Svizzera (non sottoposti alla LAFE): l’offerta limitata produce un’acerrima concorrenza sul mercato immobiliare. Come illustrato al numero 4.3.2, il mercato immobiliare svizzero attira molti capitali stranieri, che possono finire per estromettere casse pensioni, assicurazioni e privati domiciliati in Svizzera. Sotto questo punto di vista, limitare l’accesso delle persone all’estero al mercato im-