Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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mobiliare nazionale risponde anche a una necessità sociopolitica. La garanzia dell’istituzione quale componente della garanzia della proprietà non può intendersi contraria a queste giustificate disparità di trattamento.

L’introduzione dell’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di partecipazioni a fondi immobiliari e di azioni di SICAV immobiliari non viola la libertà economica poiché il progetto non ha finalità economiche, ma intende impedire l’eccessivo dominio straniero del suolo indigeno, rientrando quindi in un interesse pubblico preponderante. In tali circostanze, eventuali restrizioni della libertà economica vanno accettate alla luce della scarsità del suolo svizzero, degno di particolare protezione. I principi liberisti della domanda e dell’offerta non si applicano a questo mercato poiché il suolo non è una «merce», un bene riproducibile, bensì una risorsa limitata. Anch in questo caso, infine, è rispettato il principio della proporzionalità: tenendo conto dell’obiettivo della legge, l’obbligo d’autorizzazione è l’unico mezzo atto a garantire agli investitori residenti la possibilità di investire nel suolo svizzero (v. in dettaglio n. 4.3.2 sull’eccessivo dominio straniero del suolo indigeno attraverso investimenti in fondi e SICAV immobiliari) e a evitare l’elusione della LAFE per il mezzo di investimenti in fondi e SICAV immobiliari. La misura è anche ragionevolmente esigibile poiché agli investitori stranieri restano possibilità d’investimento in molti altri settori.

L’obbligo d’autorizzazione previsto per l’acquisto di partecipazioni a fondi immobiliari e di azioni di SICAV immobiliari negoziate regolarmente sul mercato è proporzionato e non viola né il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) né la garanzia della proprietà (art. 27 Cost.). In sostanza, gli inasprimenti non fanno che attuare con maggiore rigore l’obiettivo della LAFE (evitare l’eccessivo dominio straniero del suolo indigeno, art. 1) respingendo interessi finanziari stranieri.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto propone diversi inasprimenti della LAFE. Secondo il principio generale del primato del diritto internazionale su quello nazionale, in caso di conflitto prevalgono i trattati internazionali vigenti al momento dell’entrata in vigore delle presenti modifiche. Restano quindi invariati i diritti che una persona all’estero può far valere in relazione all’acquisto di un immobile in Svizzera in virtù di un trattato internazionale applicabile prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche. Le conseguenze dei singoli inasprimenti sugli impegni internazionali della Svizzera sono illustrate in dettaglio qui di seguito.

Per l’acquisto di fondi per stabilimenti d’impresa da parte di persone all’estero a mero titolo d’investimento, in particolare a scopo di affitto o locazione a terzi, è previsto l’obbligo d’autorizzazione e quindi, in pratica, il divieto poiché i motivi d’autorizzazione sono molto limitati (art. 6a cpv. 1 AP-LAFE). Gli adeguamenti previsti sono compatibili con il diritto internazionale.

- Secondo gli articoli 25 paragrafi 2 e 3 dell’allegato I dell’ALC nonché 24 paragrafi 2 e 3 dell’appendice 1 dell’allegato K della Convenzione AELS, un cittadino di uno Stato membro o di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante, come pure un frontaliere, ha gli