Rapporto esplicativo OEn
Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 7 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sull’energia
1. Punti essenziali del progetto
1.1 Garanzie di origine per combustibili e carburanti
L’esecuzione delle disposizioni sul sistema delle garanzie di origine per combustibili e carburanti, entrate in vigore il 1° gennaio 2025, ha evidenziato la necessità di precisare diversi aspetti: la distinzione tra l’importazione di combustibili e carburanti con le relative garanzie di origine e l’importazione delle sole garanzie di origine per gas rinnovabili, la possibilità di disgiungere i f lussi f isici e le garanzie di origine all’interno di un gruppo di sostanze nonché i diversi termini di annullamento a seconda dell’uso del vettore energetico. Di conseguenza vengono apportate modifiche in diversi punti dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia (OEn; RS 730.01).
1.2 Obbligo di ritiro e di rimunerazione
Nel quadro delle deliberazioni sul cosiddetto «atto sull’accelerazione», il Parlamento dovrebbe adeguare la legge del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0) durante la sessione autunnale del 2025 e decidere le modifiche relative all’obbligo di ritiro e di rimunerazione di cui all’articolo 15. Se i gestori di rete e i produttori non trovano un accordo sulla rimunerazione, quest’ultima dovrà ora corrispondere al prezzo di mercato orario e in f uturo al prezzo di mercato per quarto d’ora al momento dell’immissione nella rete. L’adeguamento è necessario poiché la produzione fotovoltaica in Svizzera è in f orte crescita. Nel 2024 l’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici ha coperto già oltre il 10 per cento del consumo svizzero di energia elettrica e l’associazione di categoria Swissolar prevede già che nel 2025 questa quota raggiungerà il 14 per cento. Ciò comporta eccedenze di energia elettrica nelle giornate soleggiate, specie nelle ore centrali, che a oggi si traducono ogni anno in un aumento del numero di ore in cui i prezzi di mercato sono negativi. Nel 2023 tale numero era ancora pari a 73 ore, ovvero lo 0,8 per cento di tutte le ore, mentre nel 2024 ha già raggiunto le 292 ore, pari al 3 per cento. La nuova normativa incentiva a ridurre l’immissione di energia elettrica nella rete quando i prezzi sono negativi. Contemporaneamente, i produttori possono sfruttare le fluttuazioni del prezzo di mercato a loro vantaggio, ad esempio accumulando l’elettricità in apposite batterie quando i prezzi di mercato scendono e scaricandola quando i prezzi salgono. Al f ine di tutelare i produttori con impianti con una potenza inferiore a 150 kW da prezzi di mercato troppo bassi, si applicano le rimunerazioni minime di cui all’articolo 15 capoverso 1bisLEne. Nel caso in cui il prezzo di mercato medio per un determinato periodo («prezzo di mercato di riferimento») sia inferiore alla rispettiva rimunerazione minima, al termine di tale periodo il gestore di rete versa al produttore la differenza tra il prezzo di mercato di rif erimento e la rimunerazione minima. Questo principio corrisponde a quello del premio di mercato fluttuante o a quello del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità con commercializzazione diretta. Un conteggio basato sui prezzi di mercato che cambiano ogni ora e in f uturo ogni quarto d’ora presuppone una misurazione del profilo di carico e sistemi di fatturazione adeguati da parte dei gestori di rete. Secondo le inf ormazioni fornite dal settore, non tutti i gestori di rete saranno in grado di garantire tale conteggio entro la data di entrata in vigore dell’ordinanza, prevista per il 1° luglio 2026. Pertanto, il Consiglio federale prevede una disposizione transitoria secondo cui per gli impianti che non dispongono ancora di un sistema di misurazione intelligente, f ino al 31 dicembre 2027 il conteggio potrà avvenire al prezzo di mercato di rif erimento (o alla rimunerazione minima, se questa è superiore). Contemporaneamente, nell’ambito della presente revisione, con una modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEI), i gestori di rete vengono obbligati a installare entro la fine del 2027 sistemi di misurazione intelligenti sugli impianti di produzione che rientrano nell’obbligo di ritiro e di rimunerazione di cui all’articolo 15 LEne.
1.3 Ordine di priorità agli indennizzi per il risanamento ecologico degli impianti idroelettrici
L’articolo 31 OEn disciplina l’ordine dei pagamenti degli indennizzi di cui all’articolo 34 LEne per il risanamento ecologico degli impianti idroelettrici quando le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari