Rapporto esplicativo OEn
Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 7 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sull’energia
Art. 4c cpv. 1 lett. abise b, 3 e 4
La nuova lettera abisdel capoverso 1 disciplina l’annullamento dell’idrogeno rinnovabile e non rinnovabile. Ogni volta che l’idrogeno viene ceduto a consumatori finali o a una stazione di servizio, anche le relative garanzie di origine devono essere annullate. Le garanzie di origine e la merce f isica possono essere scambiate separatamente. Ne consegue che con una garanzia di origine per l’idrogeno rinnovabile è possibile «rendere ecologica» una fornitura di idrogeno non rinnovabile. Al contrario, una fornitura di idrogeno rinnovabile senza valore ecologico aggiunto può essere venduta e in questo caso si annulla una garanzia di origine per l’idrogeno non rinnovabile. L’idrogeno che è stato immesso nella rete del gas può essere ceduto mediante garanzia di origine a consumatori finali che acquistano gas di composizione diversa dalla rete del gas.
L’annullamento del gruppo di sostanze «idrogeno» viene ora esplicitamente disciplinato per due motivi. In primo luogo, a differenza di altri combustibili e carburanti, nel settore dell’idrogeno si ha una registrazione completa. Ciò significa che il sistema delle garanzie di origine registra sia l’idrogeno rinnovabile sia quello non rinnovabile, il che rende necessario un obbligo di annullamento anche per l’idrogeno non rinnovabile. In secondo luogo, poiché è ora escluso dal campo d’applicazione del capovers o 1 lettera b, l’idrogeno deve essere nuovamente disciplinato (v. in basso).
Il termine «combustibile o carburante gassoso» di cui al capoverso 1 lettera b è sostituito da «biogas e metano da altri vettori energetici rinnovabili». Il termine sostituito includeva anche l’idrogeno, ma è stato dimostrato che la disgiunzione dei f lussi fisici dalla garanzia di origine è possibile anche per l’idrogeno che non viene immesso nella rete del gas. Come per gli altri vettori energetici, la disgiunzione è possibile solo all’interno del gruppo di sostanze. Ciò significa che con una garanzia di o rigine per l’idrogeno rinnovabile, è possibile rendere ecologico l’idrogeno non rinnovabile. Con una garanzia di origine per l’idrogeno rinnovabile non è tuttavia possibile rendere ecologico il gas naturale.
Sulla base delle esperienze maturate nell’esecuzione, i termini di cui al capoverso 3 vengono adeguati. A seguito delle prescrizioni emanate nell’ambito dell’esecuzione dell’agevolazione fiscale sull’imposta sugli oli minerali, è emersa la necessità di un annullamento trimestrale solo per il gas rinnovabile destinato all’uso come carburante. Per gli altri vettori energetici è sufficiente un annullamento annuale. L’annullamento a intervalli più brevi è ovviamente possibile, ad esempio su richiesta del client e.
Il capoverso 4 viene stralciato perché con i nuovi termini di annullamento di cui al capoverso 3 non sono più necessari termini diversi per garanzie o certif icati di origine esteri per gas rinnovabili utilizzati nel mercato volontario. Si applicano gli stessi termini di cui al capoverso 3. L’obbligo di annullamento per garanzie o certif icati di origine esteri per gas rinnovabili utilizzati nel mercato volontario è disciplinato nel capoverso 1 lettera a.
Art. 12 Rimunerazione
L’articolo 12 era stato modificato contestualmente alla revisione delle disposizioni d’esecuzione della legge f ederale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, con effetto dal 1° gennaio 2026 (non ancora in vigore). Ora viene nuovamente rivisto con il presente progetto, poiché l’articolo 15 LEne, così come dovrebbe essere approvato nella sessione autunnale 2025, prevede che l’elettricità immessa nella rete nell’ambito dell’obbligo di ritiro e di rimunerazione deve essere rimunerata al prezzo di mercato al momento dell’immissione. Il nuovo articolo 12 capoverso 1 OEn specifica che il «prezzo di mercato al momento dell’immissione» corrisponde ora per tutti gli impianti di produzione al prezzo del mercato spot (day-ahead) per l’area di mercato Svizzera.
Il nuovo articolo 15 capoverso 1bisLEne prevede che il produttore ha diritto all’importo della differenza tra la rimunerazione minima e il prezzo di mercato di riferimento se il prezzo di mercato di riferimento di cui all’articolo 23 LEne è inf eriore alle rimunerazioni minime. L’articolo 12 capoverso 2 LEne precisa pertanto che il prezzo di mercato di riferimento determinante per il calcolo dell’importo della differenza