Rapporto esplicativo OEn
Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 7 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sull’energia
disponibili. L’articolo 31 OEn stabilisce che la data di presentazione della domanda all’autorità cantonale è l’unico criterio determinante per l’ordine di priorità quando le domande di indennizzo dei costi delle misure di risanamento superano i mezzi disponibili. Tale criterio dovrà ora essere integrato in modo che l’indennizzo dei costi di pianificazione già sostenuti e dei costi supplementari per le misure già garantite abbia la precedenza rispetto alla priorità assegnata al momento della presentazione d ella domanda.
2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni
Le modifiche non hanno alcuna ripercussione f inanziaria, a livello di personale né di altro tipo su Conf ederazione, Cantoni e Comuni.
3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società
Le modifiche all’obbligo di ritiro e di rimunerazione comportano una maggiore esposizione ai prezzi di mercato per i produttori di elettricità da impianti fotovoltaici. L’immissione nella rete a prezzi di mercato bassi o negativi viene penalizzata, al contrario di quanto accade quando i prezzi risalgono; così f acendo si incentiva un’immissione in linea con il mercato e si migliora l’integrazione dell’elettricità prodotta dal f otovoltaico nel sistema elettrico. Ciò si traduce però anche in un onere maggiore per i produttori, che devono gestire i loro impianti in f unzione dei segnali del mercato.
4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo
Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE.
5. Commento ai singoli articoli
Art. 4b cpv. 4 lett. b n. 3 e 4bis
Sono esentati dagli obblighi di cui al capoverso 2 gli importatori che dispongono di una garanzia di origine estera, poiché l’impianto di produzione è già registrato nel Paese di produzione nel cui è stata rilasciata la garanzia di origine estera e le inf o rmazioni necessarie sono visibili su detta garanzia. Ora vengono esentati da tali obblighi anche altri certificati esteri che contengono le stesse informazioni delle garanzie di origine.
Non sono solo gli importatori di garanzie di origine estere per gas rinnovabili e di altri certificati esteri per gas rinnovabili senza corrispondente importazione f isica delle merci a dover registrare tali documenti presso l’organo d’esecuzione. Anche gli importatori di combustibili e carburanti, vale a dire coloro che f anno transitare le merci alla f rontiera, devono f ar registrare le garanzie di origine estere presso l’organo d’esecuzione, se per le merci importate tali garanzie sono già state rilasciate nel Paese di produzione. Solo così si può garantire che non vi sia una doppia commercializzazione delle quantità di energia.