Rapporto esplicativo OEn
Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 7 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sull’energia
corrisponde al prezzo di mercato di riferimento medio trimestrale di cui all’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell’energia (OPEn; RS 730.03).
Al capoverso 3, il rimando all’articolo 8a dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico non è più corretto. Secondo l’ordinanza in vigore, il capoverso 4 dovrebbe rimandare all’articolo 8asexies. Questa disposizione dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico sarà tuttavia rinviata nuovamente al 1° gennaio 2026 e diventerà l’articolo 8adecies. Inoltre, per quanto riguarda la determinazione dell’importo forf ettario, si deve ora f are rif erimento all’articolo 12a.
Art. 12a Rimunerazioni minime
L’importo delle rimunerazioni minime per gli impianti con una potenza inferiore a 150 kW non è modificato, ma è spostato all’articolo 12a. Per completezza, va detto che la rimunerazione minima non viene corrisposta come importo effettivo per kWh di elettricità immessa nella rete, ma, in una prima f ase, l’elettricità è rimunerata al prezzo di mercato al momento dell’immissione. Se il prezzo di mercato di rif erimento (nel trimestre precedente) era inferiore alla rimunerazione minima di cui al presente articolo, il produttore ha diritto anche all’importo differenziale tra la rimunerazione minima e il prezzo di mercato di rif erimento (art. 15 cpv. 1bisquarto periodo LEne nella versione del paragramma relativo all’oggetto 23.051 concernente la nuova legge sull’energia. Modifica [atto sull’accelerazione] del 24 giugno 2025.
Art. 31 Ordine di priorità
L’articolo 31 OEn disciplina l’ordine dei pagamenti degli indennizzi di cui all’articolo 34 LEne quando le domande pervenute eccedono i mezzi f inanziari disponibili. In questo contesto, la legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) parla di ordine di priorità, per cui la rubrica dell’articolo 31 viene modif icata da «Piano di pagamento» a «Ordine di priorità».
L’articolo 31 OEn stabilisce che la data di presentazione della domanda all’autorità cantonale è l’unico criterio determinante per l’ordine di priorità quando le domande di indennizzo dei costi delle misure di risanamento superano i mezzi disponibili. Tale criterio dovrà ora essere integrato in modo che l’indennizzo dei costi di pianificazione già sostenuti o dei costi supplementari per le misure già garantite abbia la precedenza rispetto alla priorità assegnata al momento della presentazione della domanda. Se le domande che rientrano in questo ordine di priorità sono state presentate contemporaneamente, l’UFAM decide secondo criteri adeguati, in particolare sulla base della convenienza economica per il proprietario della centrale di continuare a pref inanziare i costi già sostenuti. Si tratta di valutare se, nell’ottica della liquidità f inanziaria del proprietario della centrale, l’importo in questione rappresenti un onere significativo per i proprietari degli impianti, tenendo conto della loro dimensione e / o f orma giuridica.
Se la progettazione è già iniziata, questi costi sono solitamente prefinanziati dai proprietari delle centrali. Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, un numero ristretto di progetti onerosi, i cui costi futuri sono garantiti, può bloccare il pagamento di questi costi di progettazione per un periodo prolungato, protraendo il prefinanziamento per diversi anni. È quindi opportuno prevedere una deroga che privilegi la garanzia dei costi già sostenuti attraverso l’ordine di priorità. Lo stesso vale per i costi supplementari giustificati e significativi delle misure di risanamento già garantite, se la misura è in fase di attuazione.
Per la proposta di privilegiare i costi di pianificazione sostenuti e i costi supplementari imprevisti deve essere messa a disposizione una riserva di 50 milioni di f ranchi
Art. 80c Disposizione transitoria della modif ica del xx mese 2026
Per gli impianti che al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’articolo 12 non sono ancora dotati di un sistema di misurazione intelligente, la rimunerazione non deve corrispondere al prezzo del mercato spot (day-ahead) per l’area di mercato Svizzera. Il conteggio dell’immissione nella rete di tali sistemi avviene invece al prezzo di mercato di riferimento, cioè al prezzo di mercato medio trimestrale,