Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 10 pagine
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Riferimento: BFE-011.0-13/1/4
In aggiunta Swiss Retail Federation chiede che i requisiti dell’OEEne non si spingano oltre quanto pre- visto dal corrispondente diritto dell’Unione europea e che in caso di modifiche a tale ordinanza sia ge- neralmente previsto un periodo transitorio di un anno per la vendita. Secondo l’associazione tali aspetti devono essere sanciti in due ulteriori articoli.
UDC è contrario alle modifiche proposte in quanto l’ordinanza sposta il focus dall’efficienza energetica all’efficienza delle risorse e recepisce nuove prescrizioni dell’UE, ad esempio in materia di riparabilità e impiego dei materiali nei prodotti. Secondo il partito ciò comporta un onere aggiuntivo per fabbricanti e importatori, sotto forma di ulteriori prescrizioni, obbligo di documentazione e controlli.
CFC, BirdLife, Pro Natura, Pusch, FSE, ATA e WWF sono contrari all’abolizione dell’etichettaEnergia per le macchine da caffè. CFC invita a un riesame della misura, sostenendo che la trasparenza e l’infor- mazione al consumatore riguardo all’efficienza energetica attraverso l’etichettatura non sono negoziabili: devono continuare a essere al centro della politica in tale ambito per consentire decisioni su solide basi e promuovere l’innovazione.
4.3. Revisione dell’ordinanza sull’energia (OEn)
Art. 4b 4c Disposizioni sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti
Obbligo di registrazione per gli importatori di vettori energetici fisici con garanzie di origine estere (art. 4b cpv. 4 lett. b n. 4bis): Pro Natura, BirdLife, FSE, Pusch, ATA, WWF e «Nie wieder Atomkraftwerke Sch- weiz» sono favorevoli alla disposizione che obbliga gli importatori di combustibili e carburanti a registrare presso l’organo d’esecuzione le garanzie di origine estere già rilasciate per tali merci importate.
Estensione a un annullamento annuale per determinati vettori energetici (art. 4c cpv. 3 lett. b) La prevista estensione a un annullamento annuale per determinati vettori energetici (non gassosi e non destinati all’uso come carburanti) incontra il consenso di diversi attori (economiesuisse, usam, Avenergy e Bio- fuels Svizzera). Tuttavia chiedono che il termine per l’annullamento sia fissato a fine aprile anziché a fine febbraio dell’anno successivo.
Art. 12 Rimunerazione e 80c Disposizione transitoria
La grande maggioranza dei Cantoni approva l’adeguamento, così UDC, Il Centro, USC, USS, DSV, Primeo Energie, VAS e Swiss Small hydro. Inoltre ElCom, TI, economiesuisse, Alpiq, BKW, CKW, EKZ, Groupe-e, AES, Verein smart grid CH, Gruppo di lavoro Christen+Energie chiedono una sospensione della rimunerazione minima quando i prezzi sono negativi. aeesuisse, EKZ, AES, Groupe-e e Swissolar chiedono il rinvio dell’entrata in vigore della disposizione mediante un adeguamento della disposizione transitoria.
Art. 31 Ordine di priorità
Le modifiche proposte sono accolte con favore e non vi sono pareri contrari.
4.4. Revisione dell’ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carbu ranti (OGOCC)
I Cantoni esprimono una sostanziale approvazione per il progetto o rinunciano a prendere posizione. Per i Cantoni è fondamentale che gli standard e i requisiti relativi ai certificati esteri, nonché il loro com- puto in Svizzera, siano regolamentati in modo chiaro (AR, AI, TI, SO e BS). Il Cantone VD sottolinea che le nuove disposizioni non devono comportare alcun onere supplementare, in particolare per le piccole imprese.
Il Centro sostiene in linea di principio il sistema delle garanzie di origine e accoglie favorevolmente le precisazioni introdotte nell’ambito della presente revisione.
5/10 BFE-D-32B43401/285