Rapporto esplicativo OENu
Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 7 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sull’energia nucleare
1. Punti essenziali del progetto
1.1 Obbligo di smaltimento di scorie radioattive
In linea di principio le scorie radioattive devono essere condizionate quanto più rapidamente possibile. Alcune scorie radioattive sono tuttavia esentate dall’obbligo di smaltimento ai sensi della legge federale sull’energia nucleare e non devono pertanto essere condizionate. Si tratta, da una parte, delle scorie radioattive a bassa attività che conformemente agli articoli 111 – 116 dell’ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501) sono immesse nell’ambiente nonché delle scorie radioattive che sono destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo (cfr. art. 51abisdell’ordinanza del 10 dicembre 2004 sull’energia nucleare [OENu; RS 732.11]); dall’altra, delle scorie radioattive che soddisfano i presupposti per un’esenzione conformemente all’articolo 106 ORaP.
Dalla prassi emerge la necessità di chiarire nell’OENu le eccezioni all’obbligo di condizionamento.
Tale chiarimento è introdotto con il nuovo articolo 54a.
1.2 Obbligo della licenza per la manipolazione di scorie radioattive
Nel quadro dell’esecuzione è emerso che, per alcuni casi di applicazione, le disposizioni vigenti in materia di licenze previste dalla legislazione sull’energia nucleare per quanto concerne la manipolazione di scorie radioattive rappresentano, nella pratica, un aggravio e una complicazione non necessari. È il caso, ad esempio, delle scorie debolmente radioattive provenienti dallo smantellamento di una centrale nucleare che devono essere depositate, incenerite o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo.
In futuro, quindi, alcune operazioni di manipolazione delle scorie radioattive non richiederanno più una licenza per la manipolazione ai sensi della legislazione sull’energia nucleare, ma una licenza per la manipolazione ai sensi della legislazione sulla radioprotezione. La pericolosità relativamente esigua di tali scorie non giustifica, in tali casi, lo svolgimento presso l’UFE di una procedura piuttosto complessa per la concessione di una licenza per la manipolazione ai sensi della legislazione sull’energia nucleare.
A tal fine è necessario creare un nuovo articolo 55a OENu e integrare l’articolo 11 capoverso 2 lettera e ORaP.
2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni
Le modifiche non hanno alcuna ripercussione finanziaria, né a livello di personale né di altro tipo su Confederazione, Cantoni e Comuni.
3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società
Non vi sono ripercussioni o incompatibilità per l’ambiente e la società. Per l’economia, gli adeguamenti comportano una semplificazione delle procedure di licenza e quindi un onere inferiore.
4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo
Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE.