Rapporto esplicativo OENu

Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 7 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sull’energia nucleare

5. Commento ai singoli articoli

5.1 Commento agli articoli dell’ordinanza sull’energia nucleare

Art. 54a Eccezioni all’obbligo di condizionamento

Secondo il diritto in vigore, le scorie radioattive devono essere condizionate quanto più rapidamente possibile (art. 54 cpv. 1 OENu). Fanno eccezione a tale obbligo le scorie radioattive che non sono soggette all’obbligo di smaltimento conformemente all’articolo 31 d cui alla legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1). Si tratta, da una parte, delle scorie radioattive a bassa attività che conformemente agli articoli 111 – 116 ORaP sono immesse nell’ambiente nonché delle scorie radioattive che sono destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP (cfr. art. 51abisOENu); dall’altra, tuttavia anche delle scorie radioattive che soddisfano i presupposti per un’esenzione conformemente all’articolo 106 ORaP. Queste ultime sono esenti dall’obbligo di smaltimento di cui all’articolo 31 LENu, poiché dopo l’esenzione esse non sono più scorie radioattive. Dato che sono esentate dall’obbligo di smaltimento di cui all’articolo 31 LENu, le scorie radioattive menzionate non devono neanche essere condizionate conformemente all’articolo 54 OENu.

Il condizionamento delle scorie radioattive, ad esempio mediante cementazione o vetrificazione, è necessario solo se tali scorie devono essere trasferite in un deposito in strati geologici profondi per garantire la stabilità a lungo termine dei fusti di scorie. Ne consegue che per le scorie non soggette all’obbligo di smaltimento, il condizionamento non è necessario né opportuno.

Nel caso delle scorie radioattive, la misurazione che determina la decisione1 o il declassamento2 generalmente richiesto per un’esenzione in conformità con l’articolo 106 ORaP avviene in parte solo anni dopo la loro produzione. Per questo motivo è opportuno esentare dall’obbligo di condizionamento di cui all’articolo 54 OENu tutte le scorie radioattive per le quali si prevede che possano essere immesse nell’ambiente conformemente agli articoli 111-116 ORaP o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP oppure se soddisfano i presupposti per un’esenzione conformemente all’articolo 106 ORaP. Da un punto di vista giuridico, si evita così la sussistenza di un obbligo di condizionamento per scorie radioattive che con ogni probabilità non rientrano nell’obbligo di smaltimento di cui all’articolo 31 LENu e che quindi non devono essere condizionate.

Per criterio di «prevedibilità» si intende quanto segue: per le scorie radioattive è prevedibile che possano essere immesse nell’ambiente conformemente agli articoli 111-116 ORaP o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP oppure che soddisfino i presupposti per un’esenzione conformemente all’articolo 106 ORaP, purché sia possibile dimostrare in modo plausibile un’attività specifica o assoluta bassa. Tale verifica della plausibilità può avvenire, ad esempio, mediante una misurazione proporzionale (misurazione di sondaggio), calcoli di simulazione o sulla base della storia dell’esercizio. Se, contrariamente a quanto previsto, al momento del declassamento o della misurazione che determina la decisione risulta che le scorie radioattive non soddisfano i presupposti per un’esenzione conformemente all’articolo 106 ORaP o non possono essere immesse nell’ambiente conformemente agli articoli 111-116 ORaP o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP, sono soggette all’obbligo di condizionamento di cui all’articolo 54 OENu.

Il principio secondo cui le scorie radioattive che non rientrano nell’obbligo di smaltimento di cui all’articolo 31 LENu non devono essere condizionate è valido già oggi. Ne consegue che il nuovo articolo 54a da recepire nell’OENu serve solo a chiarire l’attuale situazione giuridica e quindi non costituisce una modifica.

1 La misurazione che determina la decisione è la prova mediante misurazione tecnica che le scorie radioattive soddisfano i criteri per lo stoccaggio in un deposito di decadimento o per l’immissione nell’ambiente (cfr. allegato 1 della direttiva IFSN- B04, disponibile in tedesco e francese all’indirizzo: www.ensi.ch > Documenti > Direttive).

2 Per declassamento si intende la prova mediante misurazione tecnica che la radioattività di materiali o locali è così bassa da non costituire un rischio radiologico secondo la legislazione sulla radioprotezione.