Rapporto esplicativo OENu
Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 7 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sull’energia nucleare
può prevedere eccezioni all’obbligo della licenza secondo l’articolo 34 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 6 capoverso 1 LENu. Se nell’OENu è sancita un’analoga eccezione all’obbligo della licenza di cui alla LENu, non è più necessaria una licenza per la manipolazione. Tuttavia, anche in questo caso, la manipolazione di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari al di fuori di questi ultimi richiede sempre una licenza per la manipolazione secondo la legislazione in materia di radioprotezione ai sensi dell’articolo 28 lettera a LRaP e dell’articolo 9 lettera a ORaP, a meno che non sia concessa una deroga di cui all’articolo 10 ORaP. Ciò risulta dall’articolo 2 capoverso 3 LENu e dall’articolo 3 lettera a LRaP.
Nell’ambito della presente revisione, qualsiasi manipolazione di scorie radioattive immesse nell’ambiente conformemente agli articoli 111-116 ORaP o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP deve essere esentata dall’obbligo della licenza di cui alla LENu mediante una disposizione derogatoria. I motivi sono elencati qui di seguito.
- Data la pericolosità relativamente bassa di queste scorie, non è giustificato che, ad esempio per il loro immagazzinamento o la ricerca su di esse, l’UFE continui ad applicare una procedura piuttosto complessa per il rilascio di una licenza per la manipolazione ai sensi della LENu. È più appropriato che le attività di manipolazione di tali scorie radioattive siano soggette solo alla procedura semplificata per il rilascio di una licenza per la manipolazione di cui alle LRaP/ ORaP presso l’IFSN, a meno che non sia concessa una deroga di cui all’articolo 10 ORaP. Questo in particolare anche perché l’IFSN esercita la vigilanza sugli impianti nucleari e quindi, a differenza dell’UFE, ha già familiarità con le scorie radioattive degli impianti nucleari destinate all’immissione nell’ambiente o allo stoccaggio per il decadimento radioattivo. Anche la procedura presso l’IFSN garantisce la sicurezza delle persone e dell’ambiente.
- Nel corso della presente revisione, l’articolo 11 capoverso 2 lettera e ORaP deve essere integrato in modo che in futuro sia l’IFSN l’autorità preposta al rilascio delle licenze secondo la legislazione in materia di radioprotezione ai sensi dell’articolo 28 lettera a LRaP e dell’articolo 9 lettera a ORaP, anche per tutti i trasporti connessi all’immissione nell’ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari (cfr. in merito anche il commento all’art. 11 cpv. 2 lett. e ORaP al n. 5.2). Di conseguenza, i suddetti trasporti sono esentati dall’obbligo della licenza di cui alla LENu.
- Con la revisione dell’OENu del 7 dicembre 2018, l’articolo 11 capoverso 2 lettera f è stato recepito nell’ORaP, designando l’IFSN quale autorità preposta al rilascio della licenza per lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse (cfr. RU 2019 183). Contestualmente, è stato integrato nell’OENu l’articolo 55 capoverso 2, con il quale il Consiglio federale ha voluto stabilire (implicitamente) che, dall’entrata in vigore del nuovo articolo 11 capoverso 2 lettera f ORaP in combinato disposto con l’articolo 55 capoverso 2 OENu, lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse non necessitano più di una licenza per la manipolazione ai sensi della LENu. Al suo posto dovrebbe (se del caso) essere richiesta solo una licenza per la manipolazione ai sensi dell’articolo 28 lettera a LRaP o dell’articolo 9 lettera a ORaP, che deve essere rilasciata dall’IFSN. Tuttavia tale intenzione normativa non emerge con sufficiente chiarezza dall’articolo 55 capoverso 2 OENu, rendendo opportuna un’ulteriore precisazione. Per questo motivo, la nuova disposizione derogatoria da recepire nell’OENu deve stabilire esplicitamente che (anche) la manipolazione di scorie radioattive destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP non rientra nell’obbligo della licenza di cui alla LENu.
In base alla sistematica legislativa, alla nuova disposizione derogatoria sarà attribuito il numero di articolo 55a.