Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 53 pagine

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ponderazione per il rischio in misura del 100 per cento o superiore. Se tuttavia la detrazione delle partecipazioni appare necessaria per una separazione strutturale e per la programmazione delle risoluzioni, anche nell’UE le partecipazioni sono dedotte integralmente dai fondi propri computabili. Nella normativa UE non è esplicitamente prevista una diversificazione generale tra partecipazioni in filiali nazionali e partecipazioni in filiali estere né, in particolare, un trattamento più rigoroso per queste ultime. È tuttavia lecito ritenere che, in presenza di partecipazioni in imprese finanziarie con sede al di fuori dell’UE, una detrazione per la separazione strutturale delle attività bancarie e per la programmazione delle risoluzioni possa essere richiesta con maggior frequenza rispetto alle partecipazioni con sede nell’UE. Non sono disponibili dati sulla frequenza con cui tale separazione strutturale è richiesta.

2.2.3 Regno Unito

Come le G-SIB americane, la maggior parte delle G-SIB presenti nel Regno Unito non dispone di una casa madre con attività operativa propria analoga alle G-SIB svizzere. Ciò nonostante, le norme prudenziali in materia di copertura con fondi propri previste del PRA Rulebook si applicano sia a livello di gruppo consolidato sia a livello di singolo istituto60. In linea di principio, anche il PRA Rulebook prevede che gli investimenti significativi debbano essere dedotti integralmente dai fondi propri computabili61. Tuttavia, le autorità competenti possono accordare agevolazioni. Neanche in questo caso sono disponibili dati sulla frequenza con cui tali agevolazioni sono accordate. Nel Regno Unito non è prevista una diversificazione esplicita tra partecipazioni in filiali nazionali e partecipazioni in filiali estere né, in particolare, un trattamento più rigoroso per queste ultime.

2.2.4 Conclusione

Sebbene gli standard internazionali non prevedano una regolamentazione esplicita in materia di fondi propri a livello di singolo istituto non consolidato, la variante di deduzione proposta è in linea con le raccomandazioni degli enti internazionali che fissano standard (BCBS e FSB) e con l’approccio adottato in particolare nel Regno Unito. A causa delle differenze nelle strutture dei gruppi, tale regolamentazione non ha la stessa rilevanza nelle varie giurisdizioni ed è pertanto difficilmente comparabile. Ad essere particolarmente rilevante è la regolamentazione in materia di fondi propri in quelle giurisdizioni in cui le banche operano con una casa madre centrale che detiene al contempo partecipazioni relativamente importanti in filiali estere. Questo vale non solo per UBS, bensì anche per alcune banche dell’UE. La normativa proposta in Svizzera è più trasparente e probabilmente anche più rigorosa di quella prevista per queste banche europee. In considerazione dell’elevata rilevanza sistemica di UBS per l’economia nazionale, risulta tuttavia adeguato avere regole particolarmente trasparenti e chiare per la normativa svizzera.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

La crisi di Credit Suisse ha mostrato chiaramente come la capitalizzazione della casa madre svizzera abbia rappresentato una criticità nella fase di stabilizzazione. È quindi necessario aumentare in maniera mirata le esigenze in materia di fondi propri per le partecipazioni in filiali

60 PRA Rulebook, Definition of Capital 1.1A

61 PRA Rulebook, Own Funds and Eligible Liabilities (CRR), art. 36 cpv. 1 lett. I («Deductions from Common Equity Tier 1 Items»), consultabile all’indirizzo: Own Funds and Eligible Liabilities (CRR) | Prudential Regulation Authority Handbook & Rulebook.