Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 53 pagine
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secondo i parametri di riferimento pubblicati dal Consiglio federale il 6 giugno 2025 per l’ulteriore sviluppo del dispositivo TBTF seguiranno in un secondo tempo in un messaggio separato; l’avvio della procedura di consultazione è attualmente previsto per l’inizio dell’estate del 2026. Un progetto anticipato e distinto per la presente modifica della LBCR permette al Parlamento di deliberare rapidamente e di ridurre le possibili incertezze per i mercati. Esso non ha alcuna ripercussione sulla pianificazione finanziaria della Confederazione. L’adozione del messaggio rientra nella strategia «Politica per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro»50.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Viene di seguito illustrato in che modo gli standard internazionali concernenti la copertura con fondi propri per le partecipazioni si ripercuotono a livello di singolo istituto e come sono disciplinati nelle altre giurisdizioni. Non esiste alcuno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 della legge del 29 settembre 202351 sullo sgravio delle imprese (LSgrI).
2.1 Standard internazionali
Gli standard minimi di Basilea si applicano a livello di gruppo consolidato e a livello di ogni sottogruppo consolidato. Per quanto concerne la dotazione di fondi propri a livello di singolo istituto non consolidato di gruppi bancari, essi chiedono alle autorità di vigilanza solamente di garantire una capitalizzazione adeguata52. Di conseguenza, gli standard non riguardano la copertura con fondi propri per partecipazioni in filiali estere di case madri di gruppi bancari internazionali. Tuttavia, dai requisiti generali degli standard minimi di Basilea per il trattamento delle partecipazioni non consolidate è possibile desumere degli approcci relativi al trattamento a livello di singolo istituto. In base a questi, i titoli di partecipazione (CET1, AT1 o capitale «bail- in») in istituti finanziari devono in linea di massima essere dedotti dalla corrispondente componente di capitale della casa madre53. Gli investimenti in quote azionarie di istituti finanziari non consolidati possono, in determinate circostanze, essere ponderati in funzione del rischio al 250 per cento fino a una soglia del 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria (capitale di base).54
Per evitare il doppio conteggio del capitale proprio, il FSB prevede a sua volta una deduzione degli strumenti TLAC interni o un approccio in materia di vigilanza altrettanto rigoroso per le case madri di gruppi bancari internazionali. e raccomanda una deduzione di capitale per le partecipazioni in filiali55. Né il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) né l’FSB si esprimono concretamente in merito alla copertura con fondi propri per le partecipazioni in filiali
50 Cfr. Consiglio federale, Radicata in Svizzera, all’avanguardia nel mondo: Politica per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro,
4 dicembre 2020, consultabile all’indirizzo: Politica per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro.
51 RS 930.31
52 BIS, Basel Framework, Scope and definitions, SCO 10
53 BIS, Basel Framework, Definition of Capital, CAP 30.30
54 BIS, Basel Framework, Definition of Capital, CAP 30.30
55 FSB, Guiding Principles on the Internal Total Loss-absorbing Capacity of G-SIBs («Internal TLAC»), 6 lug. 2017, pag. 13, «principle 10»: «To avoid possible double counting, authorities should consider applying an internal TLAC deduction approach or an equivalently robust supervisory approach», consultabile all’indirizzo: https://www.fsb.org/uploads/P060717-1.pdf.