Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 53 pagine
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estere a livello di singolo istituto. Tuttavia, da entrambe le raccomandazioni prudenziali si desume per analogia una deduzione di capitale per le partecipazioni in filiali.
2.2 Giurisdizioni comparabili
2.2.1 Stati Uniti
Né la struttura delle banche americane né l’importanza del mercato estero delle banche statunitensi sono comparabili alle banche svizzere. Le G-SIB americane non hanno case madri equivalenti alle banche svizzere o alle banche dell’Unione europea, in cui un’attività operativa propria è collegata a grandi partecipazioni in filiali estere. Nelle grandi banche americane le unità operative sono spesso direttamente subordinate a una holding non operativa (priva di licenza bancaria indipendente). Non esiste quindi, come per le case madri svizzere, un’unità operativa centrale che, oltre alla propria attività bancaria, comprenda direttamente o indirettamente altre unità operative significative. Per tali ragioni, la prospettiva del singolo istituto negli Stati Uniti riveste importanza secondaria ai fini di un confronto diretto.
2.2.2 Unione europea
Contrariamente alle G-SIB americane, anche determinate G-SIB europee dispongono di case madri con attività operativa propria equiparabili alle G-SIB svizzere. In questi casi, le norme prudenziali in materia di copertura con fondi propri, il regolamento sui requisiti patrimoniali («Capital Requirements Regulation», CRR), si applicano sia a livello di gruppo consolidato sia a livello di singolo istituto56. Tuttavia, le autorità competenti possono rinunciare alla sorveglianza individuale, purché sia garantita una ripartizione adeguata dei fondi propri tra la casa madre e le filiali57. In tal caso le esigenze previste dal CRR sono applicabili solo a livello di gruppo consolidato.
In linea di principio il CRR prevede che le partecipazioni significative (investimenti significativi) siano dedotte dai fondi propri computabili (capitale ammissibile)58. Secondo l’articolo 49 paragrafo 2 CRR gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata non devono detrarre dai fondi propri di base di qualità primaria (CET1) gli strumenti di capitale proprio detenuti emessi da soggetti del settore finanziario inclusi nella vigilanza su base consolidata salvo che le autorità competenti stabiliscano che tali detrazioni sono necessarie per fini specifici, in particolare ai fini della separazione strutturale delle attività bancarie e della programmazione delle risoluzioni. Secondo il paragrafo 4, le partecipazioni per cui non sono effettuate detrazioni sono considerate esposizioni e, secondo l’articolo 133 paragrafo 2 CRR, è loro assegnato un fattore di ponderazione del rischio in misura di almeno59 il 100 per cento.
In sintesi, le case madri delle G-SIB europee possono di regola essere subordinate anche a esigenze su base individuale. Le autorità possono a propria discrezione (art. 7 par. 3 CRR) decidere se è necessario dedurre le partecipazioni dai fondi propri di base di qualità primaria (capitale primario di classe 1). Qualora non fosse questo il caso, si applica di regola una
56 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1), art. 6, par. 1.
57 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1), art. 7.
58 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1), art. 36, par. 1, lett. i.
59 In presenza di un rischio particolarmente elevato la ponderazione per il rischio può essere anche maggiore.