Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 53 pagine

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esigenze in materia di fondi propri devono essere adempiute non solo a livello consolidato – ossia a livello di gruppo o di conglomerato – bensì anche a livello di singolo istituto.

Nel quadro della ripartizione delle competenze tra Parlamento e Consiglio federale compete a quest’ultimo, secondo l’articolo 4 capoverso 2 LBCR, definire gli elementi dei fondi propri e, secondo l’articolo 10 capoverso 4 LBCR, disciplinare le esigenze particolari di cui all’articolo 9 capoverso 2 LBCR. Nell’esercizio di tali competenze, il Consiglio federale concretizza a livello di ordinanza, oltre ai punti sopra menzionati, in particolare i fondi propri computabili e quindi le definizioni di fondi propri di base di qualità primaria, fondi propri di base supplementari, fondi propri complementari e fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Essendo necessario anche un termine di transizione adeguato con disposizioni tecniche a livello di OFoP, il Consiglio federale, nell’ambito della sua competenza concernente la definizione delle esigenze minime in materia di fondi propri di cui all’articolo 4 capoverso 2 e all’articolo 10 capoverso 4 LBCR, disciplinerà l’introduzione graduale della disposizione di legge (v. n. 3.2).

4.2 Ordinanza sui fondi propri (OFoP)

Articolo 32 capoverso 4

Questo capoverso introduce la nuova definizione di imprese da consolidare.

Articolo 32a Deduzione supplementare dai fondi propri di base di qualità primaria per le

banche di rilevanza sistemica

Capoverso 1

Questo capoverso concretizza l’articolo 9 capoverso 2 lettera a numero 1a LBCR, secondo il quale le banche di rilevanza sistemica devono dedurre integralmente dai fondi propri computabili e su base individuale le partecipazioni a imprese con sede all’estero attive nel settore finanziario e appartenenti allo stesso gruppo finanziario. La deduzione viene effettuata dai fondi propri di base di qualità primaria.

Il capoverso 1 specifica il significato della deduzione integrale delle partecipazioni in filiali estere dai fondi propri di base di qualità primaria: in altri termini, il valore contabile di tutti gli strumenti di capitale proprio dei fondi propri di base, detenuti direttamente e indirettamente in imprese da consolidare attive nel settore finanziario con sede all’estero, deve essere dedotto dai fondi propri di base di qualità primaria a livello di singolo istituto. Da tali fondi viene di conseguenza dedotto il valore di tutti i titoli di partecipazione (p. es. azioni) e strumenti AT1 (p. es. obbligazioni AT1) detenuti dalla casa madre, emessi da filiali con sede all’estero. I prestiti messi a disposizione di una filiale in forma di fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (p. es. in forma di «bail-in bond», cfr. art. 132 cpv. 2 lett. a n. 3 OFoP) non sono invece considerati partecipazione in questo senso. Sono partecipazioni indirette in questo contesto i crediti verso società finalizzati alla detenzione di una partecipazione. Ai fini dell’attribuzione del domicilio è determinante la sede della partecipazione finanziata con il credito. La nuova regolamentazione non riguarda fondamentalmente le partecipazioni nel settore delle assicurazioni e gli investimenti collettivi di capitale, giacché di regola questi non vengono consolidati.

Capoverso 2

Si stabilisce esplicitamente che la ponderazione in funzione del rischio di cui all’articolo 66 capoverso 3 in relazione alle imprese attive nel settore finanziario con sede all’estero da consolidare non è applicabile alle banche di rilevanza sistemica e che pertanto le partecipazioni in filiali estere non vengono più ponderate in funzione del rischio (cpv. 2).