Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 53 pagine

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inoltre precisato che la ponderazione delle partecipazioni in filiali estere in funzione del rischio sancita nell’OFoP non sarà più applicabile per le banche di rilevanza sistemica.

Essendo necessarie disposizioni tecniche a livello dell’OFoP per definire un termine di transizione adeguato, il Consiglio federale, nell’ambito della sua competenza relativamente alla definizione delle esigenze minime in materia di fondi propri di cui all’articolo 4 capoverso 2 e all’articolo 10 capoverso 4 LBCR, disciplinerà l’introduzione graduale della disposizione di legge mediante una disposizione transitoria a livello di ordinanza. In concreto, il Consiglio federale intende introdurre la disposizione su sette anni. Secondo la disposizione proposta, la deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria sarà pari al 65 per cento all’entrata in vigore, per aumentare poi del 5 per cento all’anno e giungere al 100 per cento. La progressione proposta si basa sull’assunto che non vi saranno ritardi nel corso delle delibere parlamentari; in caso contrario si procederebbe a un suo adeguamento. Nella disposizione transitoria sarà inoltre previsto che la percentuale del valore contabile non dedotta durante il periodo di transizione non sarà soggetta ad alcuna ponderazione in funzione del rischio; essa sarà inoltre esclusa dall’esposizione totale del «leverage ratio» e dalla posizione complessiva nell’ambito della ripartizione dei rischi. La disposizione transitoria sarà infine limitata al valore contabile delle partecipazioni in filiali estere in essere al momento dell’entrata in vigore della modifica.

Le presenti disposizioni sono concepite in modo neutrale sotto il profilo della tecnologia e la loro attuazione non osta alla digitalizzazione.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge sulle banche (LBCR)

Art. 9 cpv. 2 lett. a n. 1a

Dal 2011 l’articolo 7 LBCR definisce le «banche di rilevanza sistemica» come banche il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero. Dopo aver consultato la FINMA, la BNS designa le banche di rilevanza sistemica e quali delle funzioni svolte da questi istituti sono di rilevanza sistemica (art. 8 cpv. 3 LBCR). In virtù dell’articolo 9 LBCR, per le banche di rilevanza sistemica si applicano esigenze particolari, segnatamente in materia di fondi propri.

Secondo l’articolo 10 capoverso 4 LBCR, il Consiglio federale è di principio incaricato di concretizzare a livello di ordinanza le esigenze particolari di cui all’articolo 9 capoverso 2. La copertura con fondi propri di partecipazioni in filiali estere rappresenta una misura centrale per il rafforzamento del dispositivo TBTF e riveste importanza fondamentale sia per la stabilità finanziaria sia per l’economia svizzera. Nel suo rapporto66 anche la CPI si è occupata di questa problematica. Il Consiglio federale ritiene dunque opportuno, non da ultimo per questo motivo, disciplinare in linea di principio a livello di legge la misura della copertura con fondi propri per le partecipazioni in filiali estere, al fine di garantire un’adeguata legittimazione democratica anche in vista della rilevanza politica di questa problematica.

Il Consiglio federale si occuperà anche in questo contesto dell’elaborazione di prescrizioni esecutive a livello di ordinanza (v. n. 3.2), in conformità con l’attuale ripartizione delle

66 CPI, Rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta, 17 dicembre 2024, consultabile all’indirizzo: La gestione delle autorità federali nel contesto... | Fedlex, FF 2025 515.