Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 53 pagine

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competenze (cfr. disposizioni di delega di cui all’art. 4 cpv. 2 e art. 10 cpv. 4 LBCR). Per il resto, l’attuale ripartizione delle competenze tra Parlamento e Consiglio federale resta invariata.

Nel messaggio del 2011 concernente la modifica della legge sulle banche (progetto TBTF originario), l’articolo 9 capoverso 2 lettera a numero 1 è stato così spiegato: «L’articolo 9 capoverso 2 lettera a LBCR impone alle banche di rilevanza sistemica l’osservanza di esigenze particolari relative ai fondi propri affinché esse possano disporre di una più solida dotazione di capitale rispetto alle altre banche (art. 9 cpv. 2 lett. a n. 1 LBCR). I maggiori costi di un potenziale fallimento devono andar di pari passo con una probabilità di fallimento minore in modo da ridurre i costi economici attesi. Ammortizzatori più consistenti sotto forma di fondi propri meglio capaci di sopportare le perdite consentono alle banche di assorbire passività anche ingenti senza mettere in pericolo la loro capacità di funzionamento e la fiducia in esse riposta»67. In base a questa definizione è opportuno integrare il principio della copertura con fondi propri delle partecipazioni in filiali estere, previsto dalla presente regolamentazione, nelle attuali disposizioni dell’articolo 9 capoverso 2 LBCR come nuovo numero 1a.

La copertura di tali partecipazioni con fondi propri è fondamentale soprattutto nella fase di stabilizzazione, vale a dire prima di un eventuale intervento di risanamento o liquidazione in via fallimentare. In questa fase critica, nella quale la banca in questione può continuare ad agire in autonomia, essa deve essere in grado di alienare filiali estere – interamente o in parte – senza con ciò penalizzare la dotazione di capitale della casa madre svizzera. Si intende in tal modo consentire una stabilizzazione, evitando un risanamento della banca o la sua liquidazione per via fallimentare, che restano sempre come ultima ratio.

Ai sensi di questa legge, le partecipazioni a imprese con sede all’estero attive nel settore finanziario e appartenenti allo stesso gruppo finanziario sono tutte strumenti di capitale proprio dei fondi propri di base. Di conseguenza includono tutti i titoli di partecipazione (p. es. azioni) e gli strumenti AT1 (p. es. obbligazioni AT1) detenuti dalla casa madre ed emessi dalle filiali con sede all’estero. La nuova regolamentazione non riguarda fondamentalmente le partecipazioni nel settore delle assicurazioni e gli investimenti collettivi di capitale, giacché di regola questi non vengono consolidati. Nell’ambito della sua attuale competenza per l’elaborazione di prescrizioni esecutive a livello di ordinanza, il Consiglio federale preciserà la definizione di partecipazioni a imprese con sede all’estero attive nel settore finanziario e appartenenti allo stesso gruppo finanziario nonché la detenzione diretta o indiretta di partecipazioni a tali imprese, insieme a ulteriori prescrizioni esecutive necessarie.

Il numero 1a concretizza due principi fondamentali: primo, le partecipazioni in filiali estere devono essere interamente coperte con fondi propri; secondo, questi devono essere fondi propri di base di qualità primaria. Di conseguenza il numero 1a stabilisce che le banche di rilevanza sistemica devono disporre di fondi propri in misura sufficiente per coprire potenziali perdite di valutazione su partecipazioni a imprese finanziarie estere. La deduzione integrale di queste partecipazioni dai fondi propri di base di qualità primaria su base individuale assicura che la capitalizzazione della casa madre svizzera non sia penalizzata da eventuali perdite di valore delle filiali estere. Pertanto, secondo il numero 1a il valore contabile delle partecipazioni deve essere dedotto direttamente dai fondi propri di base di qualità primaria computabili.

Altri strumenti di capitale come i prestiti obbligatoriamente convertibili o i prestiti con rinuncia al credito di cui all’articolo 11 capoverso 4 LBCR non consentono di assorbire direttamente tali perdite, dal momento che hanno effetto solo nell’ambito di una conversione di capitale di terzi in capitale proprio o in caso di rinuncia al credito. Secondo l’articolo 4 capoverso 1 LBCR, le

67 FF 2011 4211, in particolare 4244