Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 53 pagine

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Articolo 148l Deduzione supplementare dai fondi propri di base di qualità primaria per le

banche di rilevanza sistemica

Capoversi 1 e 3

La deduzione del valore contabile degli strumenti di capitale proprio di cui all’articolo 32a capoverso 1, detenuti direttamente e indirettamente all’entrata in vigore della modifica, dai fondi propri di base di qualità primaria di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera a numero 1a LBCR, in combinato disposto con l’articolo 32a capoverso 1 OFoP, ammonta dal 1° gennaio 2028 al 65 per cento, per poi aumentare progressivamente del 5 per cento all’anno per sette anni fino a giungere al 100 per cento al 31 dicembre 203468. La progressione proposta si basa sull’assunto che non vi saranno ritardi nel corso delle delibere parlamentari; in caso contrario si procederebbe a un suo adeguamento.

La percentuale del valore contabile che non viene dedotta durante il termine transitorio non è più soggetta ad alcuna ponderazione in funzione del rischio. Ciò significa che il metodo di ponderazione del rischio finora utilizzato non si applica più. Rinunciando alla ponderazione in funzione del rischio sulla percentuale del valore contabile che non viene dedotta, diminuiscono le esigenze in materia di fondi propri di base supplementari (esigenza AT1). Al fine di compensare tale riduzione, per la disposizione transitoria è stato scelto come valore iniziale l’attuale esigenza in materia di fondi propri «going concern» pari al 65 per cento. Un punto di partenza più basso, come per esempio l’attuale esigenza CET1 al 45 per cento, comporterebbe esigenze in materia di fondi propri «going concern» di gran lunga inferiori rispetto allo status quo, il che non è in linea con l’obiettivo del progetto.

La percentuale del valore contabile non dedotta non andrà inoltre inclusa nell’esposizione totale del «leverage ratio» e nella posizione complessiva nell’ambito della ripartizione dei rischi.

Capoversi 2 e 4

La disposizione transitoria è applicabile solo alle partecipazioni in filiali estere esistenti. Eventuali aumenti del valore contabile di tali partecipazioni nonché di partecipazioni in filiali estere acquisite dopo l’entrata in vigore sono da subito soggetti alla deduzione integrale delle partecipazioni.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni sulle SIB, in particolare su UBS

La nuova regolamentazione riguarda esclusivamente banche di rilevanza sistemica con partecipazioni in filiali estere, che sono attualmente UBS, Banca cantonale di Zurigo (ZBK) e Raiffeisen69. I valori contabili delle partecipazioni estere di ZBK sono esigui rispetto ai fondi propri di base di qualità primaria. Le ripercussioni della nuova regolamentazione sul fabbisogno di capitale nonché sulle quote e i costi del capitale di ZKB sono di conseguenza marginali.

68 Le date dipendono dal momento della votazione finale del Parlamento e da un possibile referendum facoltativo.

69 PostFinance non ha partecipazioni in filiali estere.