Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine

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l’UE e gli Stati EFTA trova inoltre applicazione l’Accordo di libero scambio Svizzera–UE del 197278 e la Convenzione AELS del 196079. Il presente progetto tiene conto di questi obblighi internazionali. In particolare sono rilevanti per il diritto commerciale internazionale le disposizioni previste sulla libera scelta del fornitore.

6.3. Forma dell’atto

Il progetto include disposizioni importanti contenenti norme di diritto le quali, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. Come previsto, la LAGas segue quindi la procedura legislativa ordinaria.

6.4. Subordinazione al freno alle spese

Il progetto di legge non è assoggettato al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né la base per crediti d’impegno o limiti di spesa con nuove spese una tantum superiori a 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi. I costi supplementari per la EnCom connessi ai nuovi compiti nel mercato del gas sono interamente coperti attraverso gli emolumenti e la tassa di vigilanza (art. 39). Le spese della Confederazione per i posti dell’UFE ammontano a meno di 2 milioni di franchi all’anno.

6.5. Delega di competenze legislative

Le competenze normative delegate al Consiglio federale si limitano a un oggetto ben preciso e sono sufficientemente concrete quanto a contenuto, scopo e portata. Sono tre le norme di delega che lasciano al Consiglio federale un margine di manovra relativamente ampio.

La prima riguarda la gestione dei comprensori isolati in Ticino e nella regione di Kreuzlingen (art. 33 cpv. 4 e art. 2 cpv. 5). Il margine di manovra è necessario affinché il Consiglio federale possa prevedere soluzioni adeguate alla superficie e all’allacciamento tecnico alla rete di questi comprensori isolati, in particolare per quanto riguarda il ruolo del responsabile dell’area di mercato, la configurazione della gestione del bilanciamento e la gestione delle capacità del punto di interconnessione transfrontaliera di Bizzarone in Ticino.

Per quanto riguarda la seconda, anche le misure atte a garantire l’approvvigionamento consentono alcuni margini di manovra in fase di attuazione. Innanzitutto le

78Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica eu-

ropea; RS 0.632.401

79Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio;

RS 0.632.31