Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 12 pagine

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discendenti diretti al primo rango, potrà stabilire una frazione del 30 per cento per il coniuge, una del 30 per cento per il discendente diretto A e una del 40 per cento per il discendente diretto B.

Se i diritti dei singoli beneficiari non verranno precisati, la ripartizione verrà effettuata pro capite. Nel caso di due discendenti diretti e di un coniuge al primo rango, per esempio, il capitale di previdenza sarà suddiviso in tre parti (33 % per ciascun beneficiario).

Se l’intestatario non è coniugato o non è in unione domestica registrata, può privilegiare una persona elevandola al primo rango. Se per esempio eleva al primo rango la persona con cui convive e non vi è né un coniuge né un partner registrato, la persona con cui convive sarà l’unica beneficiaria del capitale di previdenza in caso di decesso.

L’intestatario può decidere di elevare soltanto determinati beneficiari. Se ha due discendenti diretti, per esempio, può elevarne soltanto uno al primo rango e lasciare l’altro al secondo rango.

La possibilità di elevare i beneficiari è limitata ai beneficiari del secondo rango. Lo scopo di questa limitazione è di garantire, da un lato, che il beneficio delle prestazioni resti circoscritto a persone con cui l’intestatario aveva un legame economico e, dall’altro, che rimanga tutelata in una certa misura la posizione privilegiata del coniuge o del partner registrato.

Lett. c

Il vigente capoverso 3 dell’articolo 2 diventerà la nuova lettera c. Il suo contenuto rimarrà invariato, ragion per cui si tratta di una modifica di natura puramente formale. La lettera c riprende quindi il diritto vigente.

Art. 2 cpv. 3

Se l’intestatario della previdenza ha elevato uno o più beneficiari al primo rango, potrà in seguito decidere di favorire o sfavorire uno o più beneficiari del primo rango. A tal fine dovrà semplicemente attribuire una frazione più bassa a una o più persone.

Il nuovo capoverso 3 fornisce una precisazione a questo riguardo: non sarà possibile ridurre la frazione spettante a uno dei beneficiari del primo o del secondo rango a un livello tale da corrispondere a un’esclusione dal beneficio (p. es. lo 0,1 %, l’1 % o il 5 %). La frazione minima è fissata al 10 per cento per beneficiario.

Se per esempio un intestatario della previdenza che non è né sposato né in unione domestica registrata ha elevato tre suoi discendenti diretti al primo rango, potrà stabilire che il discendente diretto A riceva una frazione del 50 per cento, il discendente diretto B una frazione del 40 per cento e il discendente diretto C una frazione del 10 per cento. La frazione del discendente diretto C non potrà essere inferiore al 10 per cento.

In base al diritto vigente è possibile stabilire frazioni anche per i beneficiari dei ranghi da 3 a 5 (art. 2 cpv. 3). La protezione prevista dal nuovo capoverso 3 non sarà tuttavia applicabile a questi beneficiari.

Sul piano formale, l’intestatario della previdenza dovrà comunicare per iscritto, mentre è ancora in vita, all’istituzione interessata l’elevazione di rango di determinati beneficiari e le frazioni dei singoli beneficiari (art. 82 cpv. 3 LPP). Le disposizioni testamentarie non sono sufficienti.