Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 12 pagine
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2.3 Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OLP)
Art. 8a cpv. 1
Conformemente all’articolo 22a capoverso 1, secondo periodo LFLP, in caso di divorzio, nel quadro del conguaglio della previdenza, alla prestazione d’uscita e all’avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. Dall’entrata vigore delle nuove disposizioni sul conguaglio della previdenza, il 1° gennaio 2017, questo è il momento determinante per l’aggiunta degli interessi alla prestazione d’uscita da ripartire.
La disposizione del presente capoverso stabilisce che per l’aggiunta degli interessi alla prestazione d’uscita va applicato il tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente. Fa tuttavia ancora riferimento all’«atto del divorzio» (conformemente al diritto anteriore). Con la modifica proposta la presente disposizione viene allineata alla situazione giuridica e legale vigente in materia di tasso d’interesse applicabile. Di conseguenza, alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici effettuati va applicato il tasso minimo LPP secondo l’articolo 12 OPP 2 valido nel periodo corrispondente fino al momento del promovimento della procedura di divorzio e non fino all’atto del divorzio, cui, a causa di una svista, la disposizione vigente fa ancora riferimento conformemente al diritto anteriore.
Art. 15 cpv. 3
Nella presente disposizione sarà apportata una precisazione analoga a quella apportata all’articolo 2 capoverso 3 AP-OPP 3. Non sarà dunque possibile ridurre la frazione spettante a uno dei beneficiari del primo o del secondo rango a un livello tale da corrispondere a un’esclusione dal beneficio (p. es. lo 0,1 %, l’1 % o il 5 %). Una frazione troppo bassa equivarrebbe a un’esclusione dal beneficio. Dato che l’avere del conto di libero passaggio rientra nell’ambito della previdenza professionale, la protezione della frazione spettante ai beneficiari previsti dalla LPP (coniuge, partner registrato e orfani) è in linea con l’obbiettivo generale della previdenza professionale. La flessibilizzazione della previdenza rimane pertanto possibile, segnatamente tra le persone economicamente dipendenti dall’assicurato. La frazione minima è fissata al 10 per cento, per analogia a quella stabilita nell’articolo 2 capoverso 3 AP-OPP 3. Anche qui la limitazione si applica soltanto ai beneficiari del primo e del secondo rango (v. in proposito il commento all’art. 2 cpv. 3 AP-OPP 3).
2.4 Entrata in vigore
II.
Fatti salvi l’articolo 2 capoversi 2 e 3 OPP 3 e l’articolo 15 capoverso 3 OLP, l’ordinanza entrerà in vigore il 1° agosto 2026. Un’entrata in vigore rapida è necessaria soprattutto per l’articolo 1 capoverso 3 OPP 2: questa disposizione dovrà infatti già essere in vigore al momento del primo versamento della 13amensilità della rendita di vecchiaia AVS.
L’articolo 2 capoversi 2 e 3 OPP 3 e l’articolo 15 capoverso 3 OLP concernono l’attuazione del postulato Nantermod 22.3220 «OPP 3. Maggiore libertà nella pianificazione successoria». In seguito a queste modifiche d’ordinanza, gli istituti del pilastro 3a e gli istituti di libero passaggio dovranno adeguare i propri regolamenti. Per l’adeguamento dei regolamenti gli istituti necessitano di un periodo di attuazione di diversi mesi. L’entrata in vigore dell’articolo 2 capoversi 2 e 3 OPP 3 e dell’articolo 15 capoverso 3 OLP è pertanto prevista soltanto il 1° gennaio 2027.