Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 12 pagine
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Lett. b
Per soddisfare un bisogno di liquidità dovuto alla copertura di rischi di cambio, l’istituto di previdenza potrà procurarsi al massimo il 4 per cento del patrimonio di previdenza con operazioni pronti contro termine. In tal caso la durata dell’operazione è limitata a 30 giorni civili al massimo. Lo scopo di questa disposizione è che in caso di elevato bisogno di liquidità dell’istituto di previdenza le operazioni pronti contro termine vengano autorizzate soltanto entro certi limiti a causa dei rischi elevati che comportano (effetto leva) e che l’istituto di previdenza consideri o prenda altre misure necessarie in tali circostanze.
Mentre la lettera a disciplina il caso dei bisogni di liquidità più frequenti degli istituti di previdenza, la lettera b disciplina il caso più raro ed eccezionale di un maggior bisogno di liquidità dovuto a operazioni di copertura dei rischi di cambio. Finora, il bisogno di operazioni pronti contro termine in qualità di cedente ai fini della copertura dei rischi di cambio è stato menzionato soltanto da alcuni istituti di previdenza di grandi dimensioni.9
Art. 53 cpv. 7
Il nuovo capoverso 7 stabilisce esplicitamente che nelle operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente non è ammesso alcun effetto leva (nel senso di una leva «sistematica»). Questo significa che la copertura di un bisogno generale di liquidità secondo la lettera a o di un bisogno di liquidità specifico per la copertura di rischi di cambio secondo la lettera b non deve far sì che le liquidità aggiuntive ottenute con le operazioni di pensione vengano utilizzate per esercitare un effetto leva sugli investimenti dell’istituto di previdenza. Con la limitazione della durata prevista nella lettera b, il legislatore garantisce inoltre che gli impegni derivanti dalle operazioni pronti contro termine non vengano semplicemente prolungati e accumulati, ma vengano estinti alla scadenza del termine e non vengano prolungati. Questa condizione supplementare è giustificata dal limite più elevato autorizzato in tal caso.
Art. 55 lett. e
Per garantire l’uniformità terminologica, in questa lettera verrà in futuro utilizzata l’espressione «senza copertura dei rischi di cambio» invece di «le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate».
Allegato cpv. 1
Nell’ultimo periodo verrà adeguata la terminologia, in modo da farla corrispondere alla modifica redazionale apportata all’articolo 27h capoverso 1 OPP 2. L’attuale formulazione «(capitali a risparmio e capitali di copertura)» sarà dunque sostituita con «(capitali di previdenza e accantonamenti tecnici)».
Art. 62a cpv. 1
La legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sarà in futuro menzionata all’articolo 1 capoverso 3 OPP 2. Non sarà dunque più necessario menzionarla per esteso nelle disposizioni successive, dove basterà l’abbreviazione. Laddove mancano attualmente, sono aggiunte le note a piè di pagina. Questa modifica è di natura puramente formale.
9 Per questa ragione, per il momento non si prende in considerazione l’eventualità di estendere il campo d’applicazione della disposizione alle fondazioni d’investimento.