Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

stabilità degli istituti di previdenza. Gli istituti di previdenza sono invece autorizzati a concedere crediti in qualità di cessionari.

Per motivi di diversificazione e di redditività, gli istituti di previdenza effettuano investimenti a livello globale. Procedono però a operazioni di copertura dei rischi di cambio, dato che non vogliono sopportare tali rischi per tutti gli investimenti esteri e che ciò, data la relativa forza del franco e la natura degli impegni denominati in franchi non è nemmeno ragionevole. Per queste operazioni devono tuttavia depositare margini a garanzia dei contratti stipulati. In caso di fluttuazioni di cambio sfavorevoli questi margini causano un bisogno di liquidità a breve termine, la cui entità è proporzionale alle fluttuazioni. Lo stesso vale per altre operazioni di copertura dei rischi di cambio, per esempio nel caso di derivati impiegati per coprire posizioni azionarie.

Dopo la crisi finanziaria del 2008 sono state adottate diverse disposizioni per ridurre i rischi dei prestatori di servizi finanziari/delle banche nel commercio di derivati e quindi anche nelle operazioni di copertura dei rischi di cambio. La conseguenza è che le banche chiedono sempre più spesso garanzie in contanti anziché in titoli, poiché i primi gravano meno sul loro bilancio. Per la gestione delle liquidità degli istituti di previdenza questa nuova situazione è tuttavia sfavorevole. Occorre inoltre tenere conto del fatto che anche le alternative alle operazioni pronti contro termine non sono affatto prive di rischi per gli istituti di previdenza. La detenzione di liquidità, per esempio, comporta frequentemente costi di opportunità e rischi di controparte. Ma anche il fatto di collaborare soltanto con determinate banche che non esigono contanti può non essere ottimale sotto il profilo dei rischi e dei costi per gli istituti di previdenza. I limiti di credito presso le banche comportano costi elevati. Gli istituti di previdenza, soprattutto quelli di grandi dimensioni, chiedono pertanto giustamente di poter accedere alle possibilità offerte dalle operazioni pronti contro termine quali strumento per procurarsi rapidamente liquidità a basso costo.

A causa del loro effetto leva e del conseguente aumento del bilancio, le operazioni pronti contro termine comportano però anche rischi relativamente elevati. In futuro gli istituti di previdenza dovranno pertanto essere autorizzati a effettuare tali operazioni, ma soltanto a determinate condizioni ben definite, al fine di contenere i rischi a esse connessi (per i dettagli v. le seguenti spiegazioni).

Commento alle singole disposizioni

Art. 53 cpv. 6

L’ultimo periodo del vigente capoverso 6, che vieta le operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente (operazioni pronti contro termine), verrà soppresso. Nel suo nuovo tenore, il presente capoverso stabilisce le condizioni alle quali un istituto di previdenza sarà in futuro autorizzato a effettuare tali operazioni di pensione.

La vendita temporanea di titoli gli consentirà di procurarsi rapidamente liquidità e in particolare di sostenere con liquidità le coperture dei rischi di cambio esistenti. L’istituto di previdenza potrà dunque effettuare operazioni pronti contro termine alle seguenti condizioni, che ne limitano l’entità e la durata:

Lett. a

Ai fini della gestione delle liquidità, per esempio per operazioni di copertura dei rischi di cambio ma anche per altri bisogni di liquidità a breve termine, l’istituto di previdenza sarà autorizzato a impiegare al massimo l’1 per cento del patrimonio di previdenza per operazioni pronti contro termine.