Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 12 pagine

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Art. 62d

La legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sarà in futuro menzionata all’articolo 1 capoverso 3 OPP 2. Non sarà dunque più necessario menzionarla per esteso nelle disposizioni successive, dove basterà l’abbreviazione. Questa modifica è di natura puramente formale. È inoltre corretta una svista nel rinvio alle disposizioni transitorie (aggiunta di «lettere a–d»).

2.2 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

Art. 2 cpv. 2 e 3

Contesto generale della modifica

Attualmente l’ordine dei beneficiari della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) favorisce il coniuge o il partner registrato superstite e penalizza i discendenti diretti del defunto e gli altri beneficiari di secondo rango. Questa situazione può essere particolarmente insoddisfacente quando l’intestatario della previdenza vive in una famiglia ricomposta con un nuovo coniuge ed ha figli nati da un’altra o una precedente relazione. In questo caso l’intestatario della previdenza non ha la possibilità di designare i propri figli quali beneficiari in aggiunta al coniuge, nemmeno se questi sono minorenni o non hanno terminato gli studi. Non ha pertanto la possibilità di decidere in che modo ripartire il proprio capitale di previdenza tra questi familiari in modo adeguato alle proprie scelte di vita. L’obiettivo della modifica di questa diposizione è dunque quello di dare maggiore flessibilità agli intestatari della previdenza nella loro pianificazione, a favore di una cerchia limitata di beneficiari.

Il progetto propone di modificare i capoversi 2 e 3 dell’articolo 2 OPP 3. La modifica del capoverso 2 ha lo scopo di dare all’intestatario della previdenza la possibilità di modificare l’elenco dei beneficiari del suo capitale di previdenza in caso di decesso. In questo capoverso verrà ripreso anche il contenuto dell’attuale capoverso 3, in modo da elencare in un solo capoverso tutte le possibilità a disposizione dell’intestatario per definire i beneficiari del suo capitale di previdenza. Nello specifico, potrà in futuro elevare uno o più beneficiari del secondo rango (discendenti diretti, persona con cui l’intestatario conviveva, persona che provvede al sostentamento di uno o più figli comuni e persone al cui sostentamento la persona defunta provvedeva) al primo rango (coniuge superstite o partner registrato superstite). Inoltre, l’intestatario potrà precisare liberamente i diritti di ciascuno dei beneficiari di questo rango, se esso include più persone.

Il capoverso 3, nel suo nuovo tenore, avrà una funzione protettiva, in quanto impedirà di ridurre la frazione spettante a uno dei beneficiari a un livello tale da corrispondere a un’esclusione dal beneficio (p. es. una frazione dello 0,1 %, dell’1 % o del 5 %). La frazione minima sarà dunque fissata al 10 per cento per i motivi esposti di seguito. Innanzitutto, questa nuova disposizione limiterà soltanto marginalmente le possibilità di flessibilizzazione dell’intestatario della previdenza. Inoltre, terrà conto della dipendenza economica dei beneficiari del primo e del secondo rango, indipendentemente dal fatto che la situazione familiare sia conflittuale o meno. Soprattutto nel caso dei lavoratori indipendenti il 3° pilastro può rappresentare l’unica forma di previdenza, ragion per cui la dipendenza economica è maggiore. Infine, la nuova disposizione evita che le spese di amministrazione legate a un versamento di capitale, segnatamente un versamento di infima entità, risultino sproporzionate. A titolo indicativo, nel 2023 l’importo mediano dei capitali riscossi al momento del pensionamento nell’ambito del 3° pilastro era di 49 381 franchi per gli uomini e di 41 772 franchi per le donne (fonti: UST, Statistica delle nuove