Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 12 pagine

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Questo cambiamento permetterebbe di tenere maggiormente conto della situazione delle famiglie ricomposte. Attualmente, infatti, la moglie o il marito oppure il partner registrato o la partner registrata vengono sistematicamente avvantaggiati rispetto ai figli nati da una precedente relazione: l’intestatario della previdenza non ha alcuna possibilità di far beneficiare anche questi figli del suo 3° pilastro, se è sposato al momento del decesso. In futuro, l’intestatario della previdenza dovrà poter stabilire come ripartire il suo capitale di previdenza tra questi familiari in caso di decesso.

d. Altre modifiche (art. 27h OPP 2, incluso l’Allegato nonché art. 8a cpv. 1 e art. 15 cpv. 3 OLP)

Nell’articolo 27h e nel terzo comma del capoverso 1 dell’Allegato dell’OPP 2 sarà ripresa in ampia misura la terminologia delle Swiss GAAP RPC 26, che esprime in modo più preciso e adeguato il contenuto normativo (con la sola differenza che la versione italiana delle Swiss GAAP RPC 26 parla di «accantonamenti tecnico-assicurativi», mentre nella presente disposizione sarà utilizzata, come nel resto dell’ordinanza, l’espressione «accantonamenti tecnici»). Si tratta di una rettifica puramente linguistica delle disposizioni in questione.

Dall’introduzione del nuovo conguaglio della previdenza, nel 2017, il promovimento della procedura di divorzio è il momento determinante per il calcolo della ripartizione dei diritti previdenziali. Conformemente all’articolo 22a capoverso 1 LFLP, questo è anche il momento determinante per il calcolo degli interessi dovuti sull’avere di previdenza. Nell’articolo 8a capoverso 1 OLP, che stabilisce il tasso d’interesse applicabile a tal fine, si parla ancora erroneamente dell’«atto del divorzio», come nel diritto anteriore. La disposizione va pertanto adeguata in conformità alla situazione giuridica vigente.

Parallelamente alle modifiche concernenti l’ordine dei beneficiari nel pilastro 3a occorrerà apportare un adeguamento alla regolamentazione dell’ordine dei beneficiari nel diritto in materia di libero passaggio. Analogamente a quanto previsto dal nuovo capoverso 3 dell’articolo 2 OPP 3, anche nell’ambito del libero passaggio gli assicurati non potranno ridurre la frazione spettante a determinate persone vicine a un livello tanto basso da corrispondere a un’esclusione dal beneficio. L’art. 15 cpv. 3 OLP va pertanto adeguato di conseguenza.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 1 cpv. 3

L’articolo 1 OPP 2 stabilisce i limiti per il riconoscimento dell’adeguatezza di un piano di previdenza. Se questi limiti non sono rispettati, l’istituto di previdenza deve ridurre le sue prestazioni regolamentari. Per la verifica dell’adeguatezza si deve tenere conto anche delle prestazioni dell’AVS: L’articolo 1 capoverso 3 OPP 2 precisa che, per i salari superiori a 90 720 franchi, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell’AVS, non possono superare l’85 per cento dell’ultimo salario soggetto all’AVS conseguito prima del pensionamento.