Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 12 pagine

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Nella presente disposizione verrà pertanto aggiunto un nuovo periodo che esclude esplicitamente la 13amensilità della rendita di vecchiaia dal modello di calcolo per la valutazione dell’adeguatezza. Se gli istituti di previdenza dovessero tenere conto della 13amensilità della rendita di vecchiaia nel loro modello di calcolo e questo portasse al superamento del limite dell’85 per cento, gli istituti dovrebbero diminuire le loro prestazioni regolamentari a partire dal 2026. Questa diminuzione potrebbe essere applicata soltanto alle rendite future, dato che quelle correnti beneficerebbero della garanzia dei diritti acquisiti. Ne risulterebbe una disparità di trattamento tra i beneficiari di rendita attuali e quelli futuri contraria allo scopo della 13a mensilità.

Inoltre, l’obiettivo della 13amensilità della rendita di vecchiaia è quello di accrescere il livello complessivo del reddito di sostituzione dei beneficiari di rendita e di migliorare in modo immediato il loro potere d’acquisto. L’obiettivo non sarebbe raggiunto se gli istituti di previdenza, a causa dell’inclusione della 13amensilità della rendita di vecchiaia nel modello di calcolo, dovessero ridurre le loro prestazioni per rispettare il limite dell’85 per cento.

L’adeguamento della presente disposizione sull’adeguatezza è stato preannunciato nel messaggio concernente l’attuazione e il finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS.6

Art. 27h (incluso l’Allegato)

Con la modifica redazionale apportata all’ultimo periodo dell’articolo 27h, nell’ordinanza sarà ripresa sostanzialmente la terminologia, più precisa, delle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26, che utilizzano le espressioni capitali di previdenza e accantonamenti tecnico-assicurativi7. Invece di quest’ultima, però, viene mantenuta l’espressione «accantonamenti tecnici», che figura già nella versione italiana dell’OPP 2. La differenza esistente a livello terminologico tra la base giuridica e le norme contabili sarà così eliminata.

Anche la terminologia nell’ultimo comma del capoverso 1 dell’Allegato è adeguata di conseguenza.

Art. 53 cpv. 6 e 7

Contesto generale della modifica

Con il termine «operazione pronti contro termine» si designa un patto di riacquisto in cui il cedente vende titoli al cessionario per riceve in contropartita contanti e/o liquidità. Con questa operazione il cedente si impegna a riacquistare dal cessionario titoli identici per genere e quantità a una data a un prezzo prestabiliti. Da un punto di vista economico, si tratta di un credito di durata limitata garantito mediante titoli. Per questo credito, il cedente paga un interesse (interesse «repo»).

A causa dei rischi elevati connessi agli investimenti con una leva (leverage), attualmente è vietato agli istituti di previdenza di concludere tali operazioni pronti contro termine in veste di cedente8. Gli istituti di previdenza devono effettuare investimenti e non procedere a transazioni finanziarie speculative finanziate mediante crediti. Da questo punto di vista, il divieto delle operazioni pronti contro termine ha finora dato buoni risultati ed è uno dei motivi della relativa

6 FF 2024 2747, in particolare 21

7 Cfr. p. es. Swiss GAAP FER 26 N. 4 e N. 7 lettera H.

8 Cfr. art. 53 cpv. 6, ultimo periodo OPP 2.