Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 12 pagine
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rendite [NRS] e Statistica della popolazione e delle economie domestiche [STATPOP]). L’importo mediano del capitale versato in caso di decesso prima dell’età di riferimento era ancora inferiore. Questa protezione si applicherà soltanto ai beneficiari del primo e del secondo rango.
La soluzione proposta offre una maggiore flessibilità, garantendo allo stesso tempo la protezione delle persone che avevano una forma di comunità economica con la persona defunta. Se l’intestatario non intraprenderà nulla, l’ordine dei beneficiari resterà invariato, con il coniuge superstite o il partner registrato superstite al primo rango e i discendenti diretti, la persona con cui l’intestatario conviveva, la persona che provvede al sostentamento di uno o più figli comuni e le persone al cui sostentamento la persona defunta provvedeva al secondo rango. La possibilità di cambiare il rango dei beneficiari tra il primo e il secondo rango è già prevista nel secondo pilastro, nelle disposizioni sul libero passaggio, segnatamente all’articolo 15 capoverso 2 dell’ordinanza su libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OLP)10. Al fine di garantire l’uniformità tra disposizioni simili, la protezione introdotta nell’articolo 2 capoverso 3 OPP 3 sarà introdotta anche nell’OLP. Pertanto, anche nell’OLP sarà introdotto il divieto di ridurre la frazione spettante a uno dei beneficiari del primo e del secondo rango a meno del 10 per cento.
Il progetto avrà ripercussioni sugli istituti, che dovranno adeguare i loro regolamenti e farli approvare dalla competente autorità di vigilanza. Inoltre, conformemente all’articolo 1 capoverso 4 OPP 3, tutti i fornitori di prodotti nell’ambito del pilastro 3a dovranno sottoporre le modifiche apportate, per verifica e approvazione, all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che dovrà quindi sostenere un onere supplementare da non sottovalutare. Allo stesso tempo, gli istituti dovranno informare gli intestatari della previdenza di questa modifica e delle nuove possibilità di pianificazione.
Il progetto avrà ripercussioni anche sui beneficiari. A seconda della pianificazione operata dall’intestatario della previdenza, determinati beneficiari che finora erano beneficiari unici potrebbero in futuro dover condividere il capitale con altri beneficiari. Viceversa, persone che finora non erano beneficiarie potrebbero diventare tali.
Commento alle singole disposizioni
Art. 2 cpv. 2
Il nuovo capoverso 2 preciserà in modo più chiaro le possibilità offerte all’intestatario della previdenza, suddividendole nelle tre lettere a, b e c. Con questa ristrutturazione si intende migliorare la chiarezza della disposizione. Le lettere a, b e c indicheranno esplicitamente le varie possibilità a disposizione dell’intestatario della previdenza per quanto concerne la definizione dell’ordine dei beneficiari.
Lett. a
Il vigente capoverso 2 dell’articolo 2 diventerà la nuova lettera a. Il suo contenuto rimarrà invariato, ragion per cui si tratta di una modifica di natura puramente formale. La lettera a riprende quindi il diritto vigente.
Lett. b
La nuova lettera b del presente articolo darà all’intestatario della previdenza la possibilità di decidere autonomamente se elevare uno o più beneficiari al rango del coniuge o del partner registrato superstite. Potrà dunque includere uno o più beneficiari del secondo rango nella cerchia dei beneficiari del primo rango.
Se l’intestatario della previdenza si avvarrà di questa possibilità, vi saranno probabilmente più beneficiari di primo rango. In tal caso, l’intestatario potrà anche precisare i diritti di ciascun beneficiario del medesimo rango. Se per esempio un intestatario coniugato eleverà due suoi