Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 15 pagine

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3.2.2 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) – Commenti sulla flessibilità dell’ordine dei beneficiari e sulla frazione minima fissata al 10 per cento (art. 2 cpv. 2 e 3)

Cantoni

Ventitré Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD,

VS, ZG e ZH) e CDF si esprimono a favore di queste modifiche.

Cinque Cantoni (AI, GL, NW, SG e VS) apprezzano particolarmente la flessibilità creata per quanto riguarda l’ordine dei beneficiari nel pilastro 3a, poiché consente di prendere maggiormente in considerazione l’attuale eterogeneità delle situazioni familiari. SG e CDF approvano in modo particolare la frazione minima fissata al 10 per cento, poiché ritengono importante continuare a garantire la tutela e la sicurezza dei familiari.

Tre Cantoni (JU, OW e TG) non si pronunciano su queste modifiche.

Partiti politici

Il PSS sostiene questa modifica nel suo complesso. L’UDC approva la flessibilità creata da questa modifica ma esprime una forte riserva sulla frazione minima fissata al 10 per cento, che ritiene inadeguata. Il PLR prende atto di questa modifica, ma sottolinea che il problema fondamentale risiede nell’ordine dei beneficiari delle casse pensioni, disciplinato dalla legislazione sulla previdenza professionale (art. 20a LPP).

Associazioni mantello nazionali dell’economia

Quattro associazioni mantello nazionali dell’economia (USAM, USI, USS, Travail.Suisse) sostengono queste proposte di modifica.

USAM, USS e Travail.Suisse approvano in particolare l’allentamento e la maggiore flessibilità introdotta nell’ordine dei beneficiari, ritenendo che tenga meglio conto dell’attuale eterogeneità delle situazioni familiari.

USS e Travail.Suisse approvano la fissazione di una frazione minima del 10 per cento per i beneficiari del 1° e 2° rango. L’USAM, dal canto suo, raccomanda di precisare che la frazione minima del 10 per cento deve imperativamente essere garantita per tutti i beneficiari del 1° e 2° rango per evitare una riduzione equivalente a un’esclusione.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Cinque organizzazioni e organi esecutivi (CSA, ADF, PK-Netz 2. Säule e Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni) sostengono queste proposte nella loro totalità.

Pro senectute, VVS e ASA approvano la flessibilità creata per quanto riguarda l’ordine dei beneficiari. Pro senectute sottolinea che questa maggiore flessibilità lascia un margine di manovra un po’ più ampio agli intestatari nella loro pianificazione. VVS sostiene questa modifica e ritiene che potrà essere attuata con un onere minimo da parte delle istituzioni del 3° pilastro.

Pro senectute e VVS accolgono con favore la frazione fissata al 10 per cento. VVS fa presente che in assenza di una disposizione transitoria potrebbero sorgere problemi relativi ai trattamenti delle dichiarazioni di beneficiari esistenti che violano la nuova frazione proposta e raccomanda pertanto una disposizione chiara al riguardo.

L’ASA raccomanda che solo i discendenti diretti possano essere elevati al primo rango e non anche i partner conviventi. Inoltre, esprime una forte riserva in merito alla frazione minima del 10%, poiché ritiene che ostacoli la decisione degli intestatari sulla ripartizione che desiderano effettuare. Ritiene altresì che questa proposta di modifica sia superflua.