Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 15 pagine
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come segue: «L’effetto leva che ne risulta è autorizzato soltanto temporaneamente». L’AMAS raccomanda, per motivi di coerenza terminologica, di chiarezza operativa e di efficacia, di utilizzare il termine «attivi di investimento» in maniera uniforme nei due capoversi della modifica proposta. L’AMAS auspica altresì che venga fornito un chiarimento in merito all’interpretazione del concetto di effetto leva. ASA e AMAS raccomandano, in un’ottica di parità di trattamento, di prevedere esplicitamente a medio termine l’eliminazione del divieto di operazioni di pensione anche per le fondazioni d’investimento.
PK-Netz 2. Säule e Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni esprimono forti riserve su questa modifica.
PK-Netz 2. Säule constata che non è chiaro perché siano necessarie operazioni di pronti contro termine al di fuori della copertura dei rischi di cambio (p. es. per la gestione delle liquidità). Soltanto gli istituti di previdenza più grandi e specializzati hanno accesso a questo mercato. Inoltre, PK-Netz 2. Säule ritiene che il tetto massimo del 4 per cento del patrimonio di previdenza per coprire il bisogno di liquidità connesso alla copertura dei rischi di cambio sia troppo elevato e raccomanda di ridurlo al 3 per cento.
Secondo la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, le modifiche
proposte non comportano alcun vantaggio per gli istituti di previdenza, bensì mettono a repentaglio la certezza giuridica, introducono rischi supplementari sul mercato e a livello operativo, nonché costi supplementari. Sono utili soltanto ai grandi istituti.
ADF, CSEP, VVS e inter-pension non si pronunciano su questa modifica.
Pareri spontanei
Due partecipanti spontanei sostengono la proposta di modifica. Un partecipante spontaneo approva questa modifica poiché consente agli istituti di previdenza di ottenere liquidità a breve termine e a costi ridotti per coprire i rischi di cambio.
3.2.1.4 Commenti sulle modifiche di carattere redazionale (art. 55 lett. e, art. 62a cpv. 1 e art. 62d OPP 2).
Cantoni Ventitré Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD,
VS, ZG e ZH) e CDF approvano queste proposte di modifica.
Tre Cantoni (JU, OW e TG) non si pronunciano su queste modifiche.
Partiti politici
PLR e PSS non commentano queste disposizioni ma sostengono il progetto nel suo complesso. L’UDC, dal canto suo, non si pronuncia su queste modifiche.
Associazioni mantello nazionali dell’economia
USAM e USI approvano queste proposte di modifica. USS e Travail.Suisse non si pronunciano su queste proposte.
Altre organizzazioni e organi esecutivi Pro senectute, CSA, ADF, ASA, FER e Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle
fondazioni approvano queste modifiche. L’ASA accoglie con favore queste disposizioni di ordinanza.
CSEP, VVS, inter-pension, PK-Netz 2. Säule, SWIC, CAFP e AMAS non si pronunciano su queste proposte di modifica.
Pareri spontanei
Due partecipanti spontanei sostengono queste disposizioni di ordinanza.