Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 15 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati

Associazioni mantello nazionali dell’economia

USAM, USI, USS e Travail.Suisse approvano questa modifica, che ritengono essenziale. L’USAM la considera indispensabile per rafforzare la pertinenza dei piani previdenziali per i redditi medi. L’USI propone, all’articolo 24a capoverso 1 OPP 2, di chiarire come le prestazioni della previdenza professionale devono essere coordinate con le rendite AVS e le altre prestazioni delle assicurazioni sociali. Travail.Suisse accoglie con favore questo chiarimento e sottolinea che l’esclusione della 13amensilità AVS dalla valutazione dell’adeguatezza dei piani di previdenza garantisce che gli istituti di previdenza non debbano modificare o ridurre le loro prestazioni regolamentari.

Altre organizzazioni e organi esecutivi Pro senectute, CSA, ADF, ASIP, PK-Netz 2. Säule, ASA, FER e Conferenza delle autorità cantonali

di vigilanza LPP e delle fondazioni sostengono espressamente questa modifica. L’ASIP raccomanda di introdurre un chiarimento all’articolo 24a capoverso 1 OPP 2 allo scopo di garantire un’applicazione coerente del coordinamento del diritto.

CSEP, VVS, inter-pension, SWIC, CAFP e AMAS non si pronunciano su questa modifica.

Pareri spontanei

Due partecipanti spontanei sostengono questa modifica. Un partecipante spontaneo specifica che questa modifica è fondamentale per raggiungere l’obiettivo del livello totale del reddito di sostituzione alla pensione e migliorare il potere d’acquisto dei pensionati.

3.2.1.2 Commenti sul diritto collettivo di partecipazione agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale, incluso l’allegato (art. 27h cpv. 1).

Cantoni

Questa proposta è approvata da 23 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW,

SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH) e CDF.

AG sottolinea che la disposizione secondo la quale la quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo è pari alla quota dei capitali di previdenza, compresi gli accantonamenti tecnici, può in taluni casi entrare in contraddizione con la disposizione secondo la quale, per il calcolo della quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo si deve tenere conto del contributo da esso fornito. AG auspica che vengano forniti chiarimenti per migliorare la certezza giuridica in quest’ambito.

Tre Cantoni (JU, OW e TG) non si pronunciano su questa modifica.

Partiti politici

PLR e PSS non formulano alcuna osservazione su questa disposizione, ma si dichiarano favorevoli al progetto nel suo complesso. L’UDC esprime una forte riserva, poiché considera che questa modifica venga presentata a torto come una rettifica puramente linguistica, mentre in realtà si tratta di una modifica materiale di rilievo delle disposizioni sulla liquidazione parziale, che potrebbe comportare la necessità di adattare praticamente tutti i regolamenti di liquidazione parziale e richiederne l’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza.

Associazioni mantello nazionali dell’economia

USAM e USS sostengono questa modifica, che riprende le raccomandazioni contabili Swiss°GAAP°RPC 26 nell’ambito dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici e armonizza la terminologia dell’OPP 2. L’USS ritiene tuttavia che occorrano misure regolamentari supplementari nell’ambito delle liquidazioni parziali per continuare a limitare la concorrenza delle fondazioni collettive orientate al profitto alla ricerca di rischi vantaggiosi.