Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 15 pagine

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occorra adattare anche l’articolo 20a LPP relativo ai beneficiari. L’ASA esprime una riserva in merito alla modifica prevista nell’allegato, poiché stima che la formulazione attuale sia già sufficientemente chiara e che non sia assolutamente necessario adattarla. La Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni esprime forti riserve in merito all’allentamento del divieto di effetto leva per le operazioni di pensione, poiché ritiene che queste operazioni non apportino alcun vantaggio operativo. CAFP e AMAS auspicano una modifica analoga nell’ottica della parità di trattamento tra le fondazioni d’investimento e gli istituti di previdenza. L’AMAS auspica altresì che venga fornito un chiarimento in merito al concetto di effetto leva.

L’ASA esprime una riserva in merito alla frazione minima del 10 per cento, che ritiene superflua poiché una forma di tutela è già stata introdotta con la revisione del diritto successorio. VVS auspica un’armonizzazione del regime dei beneficiari con quello della previdenza individuale nel libero passaggio e auspica che tutti i beneficiari siano tenuti ad annunciarsi entro un termine stabilito dopo il decesso, pena la possibilità per la fondazione di versare l’avere ai beneficiari noti.

Pareri spontanei

Due partecipanti spontanei approvano le modifiche proposte.

3.2 Risultati della procedura di consultazione in dettaglio

3.2.1 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

3.2.1.1 Commenti sull’adeguatezza (art. 1 cpv. 3)

Cantoni

La modifica proposta secondo la quale la 13amensilità AVS è esclusa dalla valutazione dell’adeguatezza dei piani di previdenza è approvata da 23 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE,

GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH) e CDF. AI e NW sottolineano che

questa precisazione è opportuna e necessaria. GL è del parere che questa precisazione fornisca maggiore chiarezza e certezza giuridica sia per gli istituti di previdenza che per le persone assicurate. SG e VD ritengono che questa modifica dell’adeguatezza dei piani di previdenza sia comprensibile nella misura in cui è conforme agli impegni assunti in occasione della votazione popolare. LU critica l’esclusione della 13amensilità AVS dal calcolo dell’adeguatezza, ma ne prende atto alla luce della regolamentazione prevista nel messaggio, che intende evitare qualsiasi disparità di trattamento tra gli attuali e i futuri beneficiari di rendite. ZG ritiene particolarmente importante che le modifiche giuridiche necessarie all’introduzione della 13amensilità AVS siano disponibili il prima possibile, affinché gli adeguamenti ai sistemi informatici possano essere effettuati e testati in tempo utile. La CDF sottolinea di ritenere ammissibile la modifica che esclude la presa in considerazione della 13amensilità AVS nel calcolo della valutazione dell’adeguatezza, precisando tuttavia che si tratta di un’eccezione contraria al sistema. Normalmente, per il calcolo della valutazione dell’adeguatezza andrebbero prese in considerazione tutte le prestazioni versate dall’AVS.

Tre Cantoni (JU, OW e TG) non si pronunciano su questa modifica.

Partiti politici

PLR, UDC e PSS sostengono e approvano questa modifica e sottolineano che rappresenta un’attuazione incontestabile della volontà popolare.