Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 15 pagine

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Partiti politici

PLR e PSS approvano queste modifiche. Il PLR auspica che l’ordine dei beneficiari nella previdenza professionale (art. 20a LPP) sia reso più flessibile, poiché ritiene che questo sistema sia obsoleto e non corrisponda più alla società attuale. L’UDC non si pronuncia su questa modifica.

Associazioni mantello nazionali dell’economia

USAM, USI, USS e Travail.Suisse approvano questa modifica. L’USAM ritiene, in particolare, che l’ordine dei beneficiari nella previdenza professionale debba essere reso più flessibile, poiché i figli maggiorenni non a carico della persona assicurata sono svantaggiati rispetto ai concubini (art. 20a LPP).

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Sette organizzazioni e organi esecutivi (Pro senectute, CSA, ADF, VVS, ASA, FER e Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP) approvano la modifica proposta.

VVS auspica inoltre un’armonizzazione del regime dei beneficiari nell’ordinanza sul libero passaggio identica a quella proposta nel 3° pilastro.

ASIP, CSEP, inter-pension, PK-Netz 2. Säule, SWIC, CAFP e AMAS non si pronunciano su questa modifica.

Pareri spontanei

Due partecipanti spontanei approvano questa modifica. Un partecipante spontaneo auspica che vengano forniti chiarimenti in merito all’espressione «la frazione di uno dei beneficiari».

3.2.4 Altre richieste

Secondo BE, FR, PLR, inter-pension e USAM, anche l’ordine dei beneficiari nella previdenza professionale (art. 20a LPP) va adeguato per dare maggiore flessibilità agli assicurati, poiché il sistema della previdenza professionale non corrisponde più all’attuale realtà sociale.

Secondo VVS, occorre altresì creare una disposizione che consenta ai beneficiari di rinunciare alle loro aspettative di previdenza, come nel diritto successorio. Auspicherebbe inoltre che tutti i beneficiari fossero tenuti ad annunciarsi entro un termine stabilito dopo il decesso, pena il diritto della fondazione di versare l’avere di previdenza ai beneficiari noti, con effetto liberatorio.