Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/69: Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026 · 15 pagine
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Infine, l’ASA auspica che sia concesso un termine di dodici mesi (a decorrere dalla pubblicazione definitiva) per l’attuazione di tali modifiche.
Sei organizzazioni e organi esecutivi (ASIP, CSEP, inter-pension, SWIC, CAFP e AMAS) non si pronunciano su questa proposta di modifica.
Pareri spontanei
Due partecipanti spontanei sostengono queste modifiche. Un partecipante spontaneo sottolinea che queste modifiche consentono di tenere maggiormente in considerazione le famiglie ricomposte, garantendo al contempo una protezione minima ai familiari del defunto.
3.2.3 Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OLP)
3.2.3.1 Commenti sul tasso d’interesse in caso di ripartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio o scioglimento di un’unione domestica registrata (art. 8a cpv. 1)
Cantoni Ventitré Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD,
VS, ZG e ZH) e CDF sostengono questa proposta di modifica.
Tre Cantoni (JU, OW e TG) non si pronunciano su queste modifiche.
Partiti politici
PLR, PSS e UDC approvano questa modifica.
Associazioni mantello nazionali dell’economia
USAM, USI e Travail.Suisse sono favorevoli a questa proposta. In particolare, Travail.Suisse sottolinea che questa modifica adegua la disposizione alla situazione giuridica attuale.
L’USS non si pronuncia su questa disposizione.
Altre organizzazioni e organi esecutivi
Quattro organizzazioni e organi esecutivi (Pro senectute, CSA, ADF e FER) approvano questa disposizione.
Dieci organizzazioni e organi esecutivi (ASIP, CSEP, VVS, inter-pension, PK-Netz 2. Säule, ASA,
Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP, SWIC, CAFP e AMAS) non si pronunciano su
questa disposizione.
Pareri spontanei
Due partecipanti spontanei approvano la totalità delle modifiche proposte.
3.2.3.2 Commenti sulla frazione minima fissata al 10 per cento (art. 15 cpv. 3)
Cantoni Ventitré Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD,
VS, ZG e ZH) e CDF approvano le modifiche proposte. La CDF sottolinea che è ragionevole applicare la medesima regola anche agli assicurati titolari di conti o polizze di libero passaggio.
Tre Cantoni (JU, OW e TG) non si pronunciano su queste modifiche.