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Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 5 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

3. autorità di rilascio,

4. Paese di rilascio;

f. dati biometrici di persone che chiedono protezione internazionale, persone cui è stata concessa protezione, persone ammesse nel quadro di un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, persone soggiornanti illegalmente o persone registrate come sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso.

4Contemporaneamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f possono essere comunicati:

a. i seguenti metadati relativi ai dati biometrici:

1. data di rilevamento,

2. data di comunicazione a Eurodac;

b. i seguenti dati relativi all’interessato:

1. Stato membro d’origine, luogo e data della registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine,

2. una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio o di un altro documento che faciliti l’identificazione, accompagnata da un’indicazione della sua autenticità,

3. luogo e data dello sbarco;

c. identificativo utente dell’operatore.

Art. 88a, rubrica e cpv. 1bis, 2 e 3

Situazione particolare dei minorenni non accompagnati

(art. 9b cpv. 4, 9c cpv. 4, 64 cpv. 4 e 5 nonché 109l cpv. 2 LStrI)

1bisNel quadro della registrazione dei dati delle persone soggiornanti illegalmente o delle persone fermate mentre attraversavano irregolarmente una frontiera esterna in Eurodac, i minorenni non accompagnati devono essere accompagnati da una persona di fiducia.

2Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l’autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente agli articoli 9b capoverso 4, 9c capoverso 4, 64 capoverso 4, 64a capoverso 3biso 109l capoverso 2 LStrI per la durata della procedura secondo il diritto in materia di stranieri, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

3La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenne non accompagnato nel quadro della registrazione dei dati in Eurodac nonché nella procedura di allontanamento, comprese le procedure concernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73–81 LStrI.