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Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 4 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

d. i loro diritti e i loro obblighi durante gli accertamenti, nello specifico l’obbligo di collaborare secondo la legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati.

2Se opportuno informa gli stranieri circa:

a. i requisiti per l’entrata e il soggiorno, nello specifico le condizioni d’entrata di cui al regolamento (UE) 2016/3994, qualora tali informazioni non siano già state fornite in precedenza;

b. l’accesso all’aiuto al ritorno e alla reintegrazione secondo l’articolo 60 LStrI.

3L’informazione di cui ai capoversi 1 e 2 è fornita in forma cartacea oppure elettronica e in una lingua che l’interessato comprende. Nel caso di stranieri minorenni, l’informazione è fornita secondo modalità a misura di minore e consone all’età, con il coinvolgimento di un genitore, di un familiare adulto o di una persona di fiducia.

4La SEM mette a disposizione delle autorità competenti per gli accertamenti i documenti necessari allo scopo di garantire un’informazione uniforme.

Art. 68b Assegnazione a un centro prima degli accertamenti

Prima degli accertamenti gli stranieri sono assegnati a un centro della Confederazione secondo l’articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l’articolo 24d LAsi se:

a. al momento del rintraccio sul territorio della Svizzera presentano una domanda d’asilo; oppure

b. presentano una domanda d’asilo alla frontiera esterna presso un aeroporto svizzero e non viene svolta una procedura d’asilo all’aeroporto secondo l’articolo 22 LAsi.

Art. 68c Conclusione degli accertamenti

1Se non sono portate a termine entro le scadenze prescritte tutte le fasi degli accertamenti di cui agli articoli 9b capoverso 2 o 9c capoverso 2 LStrI, 21a capoverso 4 o 26 capoverso 1terdella legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi)5, gli accertamenti devono comunque essere conclusi.

2Dopo il completamento o la conclusione degli accertamenti, l’autorità competente sottopone gli stranieri che non presentano una domanda d’asilo a una procedura di allontanamento secondo l’articolo 64 LStrI.

3Dopo il completamento o la conclusione degli accertamenti, gli stranieri che presentano una domanda d’asilo sono indirizzati a un centro della Confederazione secondo l’articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l’articolo 24d LAsi.

3 RS 235.1

4Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. m.

5 RS 142.31