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Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 4 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 68d Modulo per gli accertamenti
1Al termine degli accertamenti l’autorità competente per gli stessi compila un modulo secondo l’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/13566. Il modulo è messo a disposizione dalla SEM.
2L’interessato ottiene il modulo compilato o i risultati degli accertamenti in esso contenuti in forma cartacea o elettronica. Non sono comunicate informazioni sulla consultazione dei sistemi d’informazione ai fini del controllo di sicurezza.
3L’interessato può far correggere le indicazioni errate oppure esigere che sul modulo sia apposta una nota corrispondente.
4Al termine degli accertamenti, l’autorità competente inoltra il modulo compilato all’autorità competente in vista della procedura successiva.
Art. 68e Costatazione di accertamenti svolti in precedenza
Se l’interessato è stato registrato nel sistema d’informazione Eurodac dopo il 12 giugno 2026, si dà per acquisito che sia già stato sottoposto ad accertamenti.
Art. 68f Accertamenti in caso di procedimento penale o di procedura di
estradizione
Se lo straniero è oggetto di un procedimento penale o di una procedura di estradizione pendente si omettono gli accertamenti. Se durante gli accertamenti è avviato un procedimento penale o una procedura di estradizione nei confronti dell’interessato, si pone fine agli accertamenti. Il motivo della cessazione degli accertamenti è indicato nel modulo di cui all’articolo 68d.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.
6 Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, GU L, 2024/1356, 22.5.2024.