Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Una minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) chiede di non autorizzare la vendita online di prodotti della canapa e di stralciare di conseguenza tutte le disposizioni al riguardo.
Art. 48 Principi
Il capoverso 1 stabilisce che il diritto di vendere online prodotti della canapa è riservato alla Confederazione, diversamente da quanto previsto per i punti vendita fisici di cui alla sezione 1. Dal momento che la vendita online si estende al di là dei confini territoriali dei Cantoni, una competenza cantonale non sarebbe in tal caso opportuna. La Confederazione non è tuttavia obbligata a esercitare tale diritto. Una concessione effettiva per la vendita online può pertanto dipendere dall’evoluzione nei Cantoni. La vendita online sarebbe da intendersi come soluzione sussidiaria rispetto ai punti vendita fisici e potrebbe anche prevedere ulteriori restrizioni in termini di offerta (p. es. soltanto prodotti meno rischiosi o nessun prodotto a base di estratto di canapa, che presenti un tenore totale di THC superiore al 20 per cento).
Se la Confederazione intende esercitare il diritto di vendita online, secondo il capoverso 2 deve rilasciare una concessione a un’unica istituzione o organizzazione privata. Dal momento che tale offerta deve essere sussidiaria alla vendita fisica ad opera dei punti vendita nei Cantoni, non appare sensato assegnare più concessioni nell’ambito della vendita online e creare un’ulteriore concorrenza.
Art. 49 Condizioni per il rilascio della concessione
Questo articolo disciplina le condizioni per il rilascio della concessione di vendita online di prodotti della canapa. Le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–g sono perlopiù identiche a quelle applicabili ai punti vendita fisici disciplinate all’articolo 40 capoverso 1 lettere a–g. Il commento corrispondente, di cui sopra, vale pertanto, per analogia, anche per la vendita online.
Anche per il capoverso 2 si veda, sempre per analogia, il commento all’articolo 40 capoverso 3.
Art. 50 Impiego degli utili
Questo articolo disciplina la modalità di impiego degli eventuali utili derivanti dalla vendita online, nella misura in cui superano l’adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio. Dal momento che tale ambito è di competenza della Confederazione, l’impiego di tali fondi viene disciplinato dettagliatamente nel diritto federale, diversamente dall’impiego degli utili dei punti vendita.
Il capoverso 1 stabilisce che eventuali utili derivanti dalla vendita devono essere impiegati secondo quanto previsto dall’articolo 49 capoverso 1 lettera c. È ammesso il finanziamento di misure adottate dal titolare della concessione e da organizzazioni di utilità pubblica attive nell’ambito della prevenzione, della riduzione dei danni e dell’aiuto in caso di dipendenze. Possono essere corrisposti sussidi a organizzazioni di utilità pubblica solo per misure che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 3. Tra le «organizzazioni di utilità pubblica» rientrano anche le università.