Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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guata formazione del personale di vendita secondo quanto previsto all’articolo 42 capoverso 1 lettera c. I Cantoni hanno la facoltà di decidere liberamente in quale forma effettuare i controlli. Conformemente all’articolo 84 capoverso 2 lettera a, la Confederazione può tuttavia prescrivere loro l’adozione di misure concrete volte a unificare l’esecuzione. Appare opportuno, in particolare, lo svolgimento di ispezioni a campione dei punti vendita, volte a verificare il rispetto dei requisiti applicabili ai punti vendita e ai locali per il consumo di cui, rispettivamente, agli articoli 42 e 43. Andrebbe anche verificato il rispetto del divieto di pubblicità, in particolare il divieto di promozione dei prodotti da parte del personale di vendita ma anche attraverso la presentazione della merce (p. es. l’esposizione di prodotti della canapa sopra o accanto a oggetti che aumentano l’interesse dei giovani nei confronti del consumo della canapa) e il particolare allestimento dei locali interni (p. es. affissione di manifesti che ritraggono giovani in un’atmosfera allegra e festaiola).

Il capoverso 2 elenca gli obblighi di collaborare cui sono assoggettati a titolo gratuito i titolari della concessione e i relativi punti vendita in caso di controlli delle autorità cantonali competenti, al fine di consentire o facilitare l’esecuzione agli organi di controllo. Tali obblighi di collaborare si applicano anche nei confronti di terzi a cui l’autorità cantonale competente ha delegato le attività di controllo. Il titolare della concessione deve pertanto fornire agli organi di controllo le informazioni necessarie ai fini dei controlli ed effettuare gli accertamenti ad essi correlati o tollerarne l’esecuzione (lett. a e b). Il punto vendita deve inoltre concedere agli organi di controllo che ne fanno richiesta l’accesso a tutti i locali, compresi i magazzini e gli eventuali dispositivi di eliminazione (lett. c), al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti per l’infrastruttura di cui all’articolo 42 capoverso 1 lettera b o per un locale per il consumo di cui all’articolo 43. Occorre anche presentare le scorte di prodotti della canapa nonché i relativi documenti giustificativi. Le autorità incaricate dei controlli possono così verificare la corretta registrazione dei prodotti della canapa a magazzino, venduti o eliminati nel sistema di tracciabilità di cui all’articolo 85.

Art. 46 Test d’acquisto

Questo articolo disciplina i test d’acquisto di prodotti della canapa presso i punti vendita e si ispira all’articolo 24 LPTab e ai test d’acquisto di alcol di cui all’articolo 14a della legge federale del 20 giugno 2014158 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr).

Al capoverso 1 viene definito come «test d’acquisto» un acquisto o un tentativo di acquisto di un prodotto della canapa da parte di una persona appositamente incaricata. L’obiettivo è controllare il rispetto di determinate prescrizioni, in particolare l’osservanza del divieto di dispensazione ai minorenni. Per la verifica dell’età, il compito di acquistare un prodotto della canapa in un punto vendita ai fini del controllo viene affidato a una persona minorenne.

Il capoverso 2 prevede che l’autorità cantonale competente verifichi il rispetto del divieto di dispensazione di prodotti della canapa ai minorenni attraverso test d’acquisto

158 RS 817.0. Tali disposizioni disciplinano i dettagli relativi allo svolgimento dei test d’acquisto a livello di legge, motivo per cui il presente progetto preliminare deve prevedere per ragioni di efficienza una soluzione analoga, in particolare ai fini dell’esecuzione cantonale.