Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 108Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

Il capoverso 2 stabilisce che i fondi derivanti dalla vendita secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera c vengono gestiti direttamente dal titolare della concessione o la loro gestione può essere trasferita a un’organizzazione idonea. Si tratta degli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera c, dedotta un’adeguata rimunerazione del capitale proprio, che nel conto economico e nel bilancio devono essere separati dal risultato restante, nonché del reddito conseguito su tali fondi.

Il capoverso 3 disciplina le condizioni che devono soddisfare le misure adottate dal titolare della concessione o da quest’ultimo e da terzi per poter essere finanziate con gli utili di cui al capoverso 1. Secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera c gli utili possono essere impiegati esclusivamente per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e aiuto in caso di dipendenze in conformità con le strategie sanitarie nazionali (cfr. in particolare la Strategia nazionale dipendenze e la Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili160). Conformemente a questo capoverso si deve inoltre garantire che vengano finanziate soltanto misure che sono redditizie e sostenibili (lett. a), promettono un’elevata efficacia (lett. b), corrispondono agli standard di qualità riconosciuti per le attività nel campo della prevenzione, delle dipendenze o della ricerca (lett. c) e sono sottoposte a un controllo di gestione e a una valutazione (lett. d). Questi criteri corrispondono a quelli previsti per il finanziamento di misure, progetti e programmi coperti dal fondo per la prevenzione del tabagismo (cfr. art. 5 dell’ordinanza del 12 giugno 2020161 sul fondo per la prevenzione del tabagismo). Gli aggettivi «redditizio» e «sostenibile» sono da intendersi nell’ottica di una ponderazione tra costi e benefici da effettuare in relazione a una misura da finanziare.

Il capoverso 4 garantisce che l’impiego dei fondi in conformità all’articolo 49 capoverso 1 lettera c e capoverso 3 sia verificato da un ufficio di revisione indipendente dal titolare della concessione. Il titolare della concessione di vendita online è tenuto inoltre a separare dal restante risultato nel conto economico e nel bilancio gli utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera c. Tale presupposto permette all’ufficio di revisione di verificare che i fondi siano impiegati in modo conforme allo scopo. Il rapporto di revisione annuale deve essere trasmesso all’UFSP.

Art. 51 Rilascio, trasferibilità, durata di validità e rinnovo della concessione

Il commento all’articolo 41 vale per analogia anche per la concessione di vendita online. L’autorità preposta al rilascio di tale concessione deve essere l’UFSP.

Art. 52 Requisiti applicabili al titolare della concessione

I requisiti previsti per l’esercizio della vendita online elencati al capoverso 1 sono quasi identici a quelli esposti all’articolo 42 capoverso 1 per i punti vendita fisici. Il commento relativo all’articolo 42 capoverso 1 si applica pertanto, per analogia, anche

160 www.ufsp.admin.ch > Politica & leggi > Politica nazionale della sanità > Strategie di politica sanitaria > Strategie nazionali della sanità

161 RS 641.316