Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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o affidi tale incarico a un’organizzazione specializzata riconosciuta. Nel settore dei prodotti del tabacco vengono spesso incaricate di svolgere i test d’acquisto organizzazioni come la Croce Blu.

Il capoverso 3 conferisce all’autorità cantonale competente la facoltà di verificare, nell’ambito dei test d’acquisto, anche se il personale dei punti vendita effettua correttamente la consulenza individuale di cui all’articolo 42 capoverso 1 lettera d (lett. a) e se è rispettata la quantità massima di prodotti della canapa che è possibile vendere conformemente all’articolo 42 capoverso 1 lettera f (lett. b).

Il capoverso 4 precisa che le informazioni ottenute nell’ambito dei test d’acquisto a cui partecipano persone minorenni possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto a determinate condizioni (lett. a–f). La condizione per l’utilizzo dei risultati è che lo svolgimento dei test d’acquisto soddisfi determinati requisiti minimi, che devono essere definiti nell’interesse di tutte le persone coinvolte. In particolare si devono garantire la protezione della persona minorenne che partecipa al test e i diritti del venditore. In caso di infrazione, il venditore può essere chiamato in causa, così come il padrone d’azienda o il datore di lavoro che omette di impedire l’infrazione (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974159 sul diritto penale amministrativo [DPA]). La notifica dei test d’acquisto svolti annualmente effettuata all’UFSPlett. f) è volta inoltre ad agevolare la vigilanza da parte della Confederazione (v. art. 84 cpv. 1) nonché a consentire il monitoraggio (v. art. 68 cpv. 1 lett. a) e la valutazione (v. art. 69 cpv. 1) di questa misura prevista per legge.

Il capoverso 5 precisa che se ai test d’acquisto partecipano esclusivamente persone adulte, per l’utilizzo delle informazioni ottenute si applicano solo le condizioni di cui al capoverso 4 lettere e ed f.

Secondo il capoverso 6 il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per lo svolgimento dei test d’acquisto. Disciplina il riconoscimento delle organizzazioni specializzate che svolgono tali test (p. es. l’esistenza di uno scopo associativo riconosciuto) e la vigilanza su di esse (lett. a). Per proteggere i minorenni che vengono reclutati per partecipare ai test d’acquisto, il Consiglio federale stabilisce le modalità riguardanti il reclutamento, l’istruzione, l’accompagnamento e la protezione della personalità (lett. b). Sulla base della legislazione sui prodotti del tabacco, devono essere disciplinati i criteri di idoneità che devono soddisfare i minorenni coinvolti e le modalità con cui questi ultimi devono essere istruiti. Il Consiglio federale deve altresì stabilire come garantire la protezione della personalità delle persone minorenni che partecipano ai test. Disciplina inoltre i requisiti per la verbalizzazione, la documentazione e la notifica dei test d’acquisto svolti (lett. c) e stabilisce le modalità e le tempistiche con cui i punti vendita interessati devono essere informati in merito ai risultati dei test (lett. d).

Art. 47 Revoca, limitazione e sospensione della concessione

Questo articolo stabilisce i casi in cui una concessione deve essere revocata, limitata o sospesa oppure vincolata a condizioni e oneri supplementari. Le eventuali misure adottate devono fondarsi sul principio di proporzionalità. La revoca della concessione

159 RS 313.0