Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Sezione 6: Obblighi dei titolari di una concessione
Art. 55 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti in relazione alle
condizioni per il rilascio della concessione
Il titolare della concessione deve notificare senza indugio all’UFSP o all’autorità cantonale competente tutti i cambiamenti sostanziali in relazione alle condizioni per il rilascio della concessione. Si verifica un cambiamento sostanziale, per esempio, se cambia la persona responsabile della concessione oppure, se a seguito dell’apertura di un nuovo centro di formazione, non possono più essere rispettate le distanze minime previste dal Cantone di cui all’articolo 40 capoverso 2. Devono essere notificati anche i cambiamenti in relazione al nome o all’indirizzo della persona o delle persone in capo alla direzione.
Art. 56 Rendiconto
Il rendiconto annuale presentato dai titolari di una concessione alle autorità cantonali competenti per il rilascio della concessione (cpv. 1) o all’UFSP (cpv. 2) permette alle autorità di avere un quadro dell’attuazione delle misure previste dalla futura LPCan nell’ambito della vendita. Sulla base della relazione presentata sarà possibile pianificare eventuali misure di controllo in modo più sistematico e mirato. Le relazioni annuali contengono inoltre informazioni sull’entità, sull’appropriatezza e sull’efficacia delle misure. Tali dati possono anche risultare utili ai fini della valutazione della futura LPCan conformemente all’articolo 69. Nel complesso, il rendiconto rafforza il rispetto delle disposizioni in materia di vendita e consente un controllo più efficiente della vendita di prodotti della canapa.
Capitolo 6: Importazione, transito ed esportazione
Art. 57 Divieto di importazione, transito ed esportazione
È vietato importare, far transitare ed esportare stupefacenti che producono effetti del tipo del THC senza autorizzazione. Il divieto è generale, in quanto non riguarda unicamente i prodotti della canapa, ma si estende a tutti gli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC impiegati a scopi non medici. L’importazione, il transito e l’esportazione non autorizzati di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC non sono compatibili con il sistema di controllo previsto per l’importazione, il transito e l’esportazione di sostanze sottoposte a controllo secondo l’articolo 5 LStup né con il sistema internazionale di controllo degli stupefacenti (in particolare la Convenzione unica sugli stupefacenti, v. n. 7.2.1). Non si potrebbe inoltre garantire che i prodotti della canapa importati direttamente dall’estero senza autorizzazione rispondano ai requisiti applicabili in Svizzera in materia di qualità, sicurezza, imballaggio, informazioni sul prodotto e avvertenze. I titolari di un’autorizzazione di importazione di cui all’articolo 58 possono invece essere obbligati a garantire il rispetto di tali requisiti per i prodotti della canapa importati (v. art. 60 cpv. 4). Tale divieto non si applica ai