Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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fatti, non necessitano di esportare materiale di base e prodotti della canapa né di importare materiale di base. L’importazione di prodotti della canapa da parte dei titolari di una concessione sarebbe sostanzialmente compatibile con la loro attività di vendita; tuttavia non si può dare per scontato che essi soddisfino le condizioni tecniche e d’esercizio (v. art. 15 cpv. 2 lett. b) necessarie per poter verificare il rispetto dei requisiti di qualità dei prodotti e degli imballaggi di cui alle sezioni 2 e 3 del capitolo 4 per i prodotti importati (v. cpv. 4).

Con le precisazioni di cui ai capoversi 2 e 3 si intende garantire che le autorizzazioni di importazione e di esportazione si riferiscano ai settori di attività autorizzati dei coltivatori e dei fabbricanti.

Secondo il capoverso 2 i titolari di un’autorizzazione di coltivazione devono poter anche esportare la canapa che coltivano. Conformemente al progetto preliminare si tratta del materiale di base di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b. Ai fini dell’esportazione non è rilevante se nel Paese di destinazione la canapa prodotta dai coltivatori viene considerata come materiale di base o come prodotto commerciabile. I titolari di un’autorizzazione di coltivazione non sono invece autorizzati all’importazione, in quanto per la loro attività autorizzata di coltivazione non necessitano di importare né materiale di base né prodotti della canapa. L’importazione dei semi e delle talee di canapa non dovrà invece più essere soggetta ad autorizzazione in virtù della prevista modifica del diritto in materia di stupefacenti (v. il commento all’art. 3 cpv. 1).

I titolari di un’autorizzazione di fabbricazione possono sia importare che esportare materiale di base e prodotti della canapa (cpv. 3). I fabbricanti possono specializzarsi nella produzione di materiale di base (p. es. THC fabbricato per via semisintetica) o nella fabbricazione di determinati prodotti della canapa. Devono poter anche esportare tutti i prodotti fabbricati. La possibilità di esportare amplia il loro potenziale mercato di vendita, mentre l’opportunità di importare materiale di base prodotto all’estero permette loro di utilizzare nel processo di fabbricazione materie prime eventualmente meno costose o di qualità superiore oppure di ovviare a eventuali problemi di fornitura del materiale di base in Svizzera. Infine, i fabbricanti devono poter svolgere anche la funzione di importatori di prodotti della canapa, in quanto soddisfano le condizioni d’esercizio necessarie a verificare i requisiti posti per la messa a disposizione di prodotti della canapa sul mercato svizzero (v. cpv. 4). Possono importare prodotti della canapa pronti all’uso, imballati ed etichettati o eventualmente modificare l’imballaggio dei prodotti importati secondo le disposizioni svizzere applicabili alla vendita nell’ambito del commercio al dettaglio.

In virtù del capoverso 4 i titolari di un’autorizzazione di importazione sono tenuti a garantire che al momento della messa a disposizione sul mercato (rivendita ai punti vendita) i prodotti della canapa importati soddisfino i requisiti di qualità dei prodotti (sezione 2 del capitolo 4) nonché in materia di imballaggio e informazioni sul prodotto (sezione 3 del capitolo 4). Devono inoltre rispettare gli obblighi di notifica e di controllo autonomo legati all’importazione (sezione 4 del capitolo 4), come per esempio lo svolgimento delle analisi sui prodotti prescritte di cui all’articolo 33 o la notifica di prodotti della canapa contenenti additivi secondo l’articolo 34. Il mancato adempimento dei requisiti di cui alle sezioni 2–4 del capitolo 4 può costituire una violazione grave degli obblighi cui sono soggetti i titolari di un’autorizzazione e comportare la