Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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revoca dell’autorizzazione di coltivazione o fabbricazione conformemente all’articolo 18 capoverso 1 lettera c.
Art. 61 Compiti esecutivi alle frontiere
Capoverso 1: conformemente all’articolo 29 capoverso 2 LStup l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) deve esercitare il controllo ai confini, così come su altri stupefacenti, anche sugli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC. L’UDSC controlla ai confini l’esistenza di un’autorizzazione di Swissmedic per l’importazione e l’esportazione di prodotti della canapa e di materiale di base e dispone la messa al sicuro degli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC non autorizzati per l’importazione o l’esportazione. L’UDSC è inoltre responsabile del controllo sul transito (v. art. 58 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 2 LStup).
Capoverso 2: l’UDSC può prendere tutte le misure di controllo necessarie, in particolare disporre la messa al sicuro provvisoria degli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC (lett. a), rifiutarne l’importazione, il transito e l’esportazione (lett. b), ordinarne il respingimento o l’eliminazione (lett. c), prelevare campioni e modelli e delegare al Cantone interessato determinate analisi di laboratorio e la relativa decisione definitiva (lett. d). L’UDSC preleva in singoli casi campioni di prodotti della canapa contestualmente all’importazione, al transito e all’esportazione e li fa analizzare da un laboratorio. Generalmente l’UDSC si rivolge per queste analisi di laboratorio agli uffici cantonali, come per esempio i chimici cantonali o gli istituti forensi, in quanto non è in grado di eseguirle autonomamente. Con «Cantone interessato» si intende il Cantone in cui il fabbricante intende importare i prodotti. La lettera e prevede inoltre la possibilità di sporgere denuncia penale. Tali misure corrispondono ampiamente alle misure di controllo previste anche dalla legislazione sui prodotti del tabacco per l’importazione, il transito e l’esportazione (cfr. art. 37 cpv. 3 LPTab).
Capitolo 7: Tassa d’incentivazione, indennità di esecuzione ed emolumenti
Una tassa d’incentivazione ha lo scopo di orientare il comportamento della popolazione e dell’economia in una determinata direzione auspicata dal legislatore. È un’alternativa ai divieti o agli obblighi di polizia. Nel presente contesto per tassa d’incentivazione si intende una tassa che rende i prodotti complessivamente più costosi e fornisce così incentivi intervenendo in modo mirato sui prezzi.
La tassa d’incentivazione sui prodotti della canapa rappresenta uno strumento fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla legge all’articolo 1. Deve segnatamente contribuire a diminuire il consumo a elevato rischio e limitare un aumento del consumo tra la popolazione.
Minoranza: alternativa riguardante l’imposizione (imposta d’incentivazione)