Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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prodotti impiegati a scopo medico, le persone malate possono cioè viaggiare oltre confine portando con sé i necessari medicamenti a base di canapa.
Art. 58 Obbligo di autorizzazione
La disposizione concernente l’importazione o l’esportazione di materiale di base e prodotti della canapa di cui al capoverso 1 si orienta alle disposizioni del diritto in materia di stupefacenti relative all’importazione e all’esportazione di sostanze oggetto di controllo, che a sua volta fa riferimento alle convenzioni dell’ONU sul controllo degli stupefacenti (v. n. 7.2.1).
L’ottenimento di un’autorizzazione di importazione o esportazione secondo il sistema di cui all’articolo 5 capoverso 1 LStup è subordinato al rilascio di un’autorizzazione di base ai sensi del diritto sugli stupefacenti, in particolare l’autorizzazione d’esercizio rilasciata da Swissmedic. Per quanto concerne l’importazione o l’esportazione di materiale di base o prodotti della canapa conformemente al progetto preliminare, tale autorizzazione di base è costituita dall’autorizzazione di coltivazione o fabbricazione secondo l’articolo 15 (v. art. 60 cpv. 1). In virtù di ciò, Swissmedic può rilasciare su richiesta ai titolari di dette autorizzazioni di base secondo l’articolo 15 una specifica autorizzazione per l’importazione o l’esportazione di materiale di base o prodotti della canapa («import permit» o «export permit»). Le procedure, la forma e il contenuto dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 capoverso 1 LStup si basano sulle disposizioni internazionali del diritto in materia di stupefacenti e sono specificati nella OCStup. Tale sistema è finalizzato principalmente al controllo del flusso delle merci a livello internazionale.
In conformità alle disposizioni internazionali, secondo il capoverso 2 occorre garantire, in caso di esportazione, che lo Stato destinatario consenta l’importazione, situazione dimostrabile attraverso un’autorizzazione di importazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato destinatario. Le «convenzioni internazionali» menzionate al capoverso 2 si riferiscono alle convenzioni dell’ONU sulle quali si basa il sistema internazionale di controllo degli stupefacenti.
Art. 59 Notifica a Swissmedic
La notifica dei titolari di un’autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione secondo l’articolo 15 effettuata a Swissmedic dall’UFSP, in veste di autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, rappresenta il presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di importazione e di esportazione di cui all’articolo 58.
Art. 60 Condizioni di autorizzazione e obblighi dei titolari di
un’autorizzazione
Il capoverso 1 stabilisce che per ottenere da Swissmedic un’autorizzazione di importazione o di esportazione di cui all’articolo 58 è necessario disporre di un’autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione dell’UFSP secondo l’articolo 15. I titolari di una concessione di vendita di prodotti della canapa non devono invece essere autorizzati né all’importazione né all’esportazione. Per svolgere l’attività in concessione, in-