Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 119Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

Per il raggiungimento dell’obiettivo di incentivazione di cui al capoverso 2 lettere a e b si potrebbero invece ipotizzare i seguenti obiettivi intermedi:

- a partire dal quinto anno dall’entrata in vigore della legge la quota dei prodotti della canapa senza additivi il cui tenore totale di THC è inferiore al 10 per cento deve rappresentare almeno il 20 per cento dell’insieme dei prodotti della canapa senza additivi venduti;

- a partire dal quindicesimo anno dall’entrata in vigore della legge tale quota deve rappresentare almeno il 40 per cento;

- a partire dal ventesimo anno dall’entrata in vigore della legge tale quota deve rappresentare almeno il 45 per cento.

Capoverso 5: il sistema di tracciabilità di cui all’articolo 85 deve servire anche per la verifica del conseguimento degli obiettivi della tassa d’incentivazione. Tale sistema permette di monitorare velocemente e in modo oggettivo gli indicatori rilevanti a tale scopo, ovvero la quota dei prodotti della canapa destinati a essere fumati e dei prodotti della canapa con effetti nocivi comparabili rispetto all’insieme dei prodotti della canapa venduti (obiettivo di incentivazione di cui al cpv. 1 lett. a e b), la quota dei prodotti della canapa senza additivi il cui tenore totale di THC è inferiore al 10 per cento rispetto all’insieme dei prodotti della canapa senza additivi venduti (obiettivo di incentivazione di cui al cpv. 2 lett. a e b) e la quantità totale di THC pro capite venduta ogni anno (obiettivo di incentivazione di cui al cpv. 3).

Minoranza: art. 62 cpv. 1, 2 e 3

Una minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) chiede di fissare all’articolo 62 termini più brevi per il conseguimento degli obiettivi di incentivazione e di puntare inoltre a una maggiore limitazione del consumo nell’intera popolazione. Poiché, considerati i termini più brevi, la minoranza non prevede la definizione di obiettivi intermedi a livello di legge, gli obiettivi relativi ai prodotti della canapa destinati a essere fumati e a quelli senza additivi possono essere riportati in un unico capoverso (cpv. 1 secondo la minoranza). Il capoverso 2 della versione proposta dalla maggioranza può quindi essere stralciato.

Art. 63 Calcolo della tassa d’incentivazione

Capoverso 1: la tassa d’incentivazione è composta, da un lato, da una tassa sul tenore di THC di un determinato prodotto della canapa e, dall’altro, da una tassa sul rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche del prodotto in questione. Quest’ultimo si riferisce alla tossicità della forma di applicazione legata alla categoria di prodotto («forma di consumo», v. cpv. 3). La tassa d’incentivazione deve essere tanto più elevata quanto maggiore è il tenore di THC di un prodotto e quanto più rischiosa è la forma di applicazione di quest’ultimo. Questo modello di tassa permette di tenere conto e perseguire singolarmente gli obiettivi di incentivazione di cui all’articolo 62 capoverso 1 lettere a e b («passaggio dal fumo ad altre forme di consumo»), capoverso 2 lettere a e b («passaggio a prodotti con un contenuto inferiore di THC») e capoverso 3 («contenimento del consumo totale tra la popolazione»).