Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Art. 64 Obbligo di pagamento e riscossione della tassa
Al fine di agevolare la riscossione della tassa d’incentivazione sono assoggettati all’obbligo di pagamento i titolari di concessioni per i punti vendita e di vendita online (cpv. 1).
Capoverso 2: l’UDSC è responsabile della riscossione di molteplici tasse, imposte e dazi, tra cui anche le tasse sul traffico pesante, la tassa d’incentivazione sul CO2, quella sui composti organici volatili come pure le imposte sul tabacco, sulla birra e sulle bevande spiritose. Affidare all’UDSC la responsabilità di riscuotere anche questa tassa d’incentivazione risulta pertanto appropriato. La tassa viene riscossa unicamente sui prodotti della canapa venduti. L’UDSC può acquisire i dati quantitativi necessari al calcolo della tassa d’incentivazione relativi alla vendita dei prodotti della canapa dal sistema elettronico di tracciabilità di cui all’articolo 85 (cpv. 3).
La procedura concreta per la riscossione della tassa d’incentivazione viene stabilita dal Consiglio federale (cpv. 4). Quest’ultimo deve definire, per esempio, le eventuali deroghe all’obbligo di pagamento della tassa (p. es. l’esenzione per i quantitativi mancanti o per le perdite in seguito a furto o per cause di forza maggiore). Nel diritto esecutivo si potrebbe inoltre stabilire di utilizzare il sistema di tracciabilità di cui all’articolo 85 anche per la fatturazione delle tasse dovute. Tale soluzione permetterebbe di semplificare e rendere economicamente efficiente la tassazione. In alternativa si potrebbe anche ipotizzare che gli assoggettati alla tassa presentino una dichiarazione la cui forma verrebbe definita dal Consiglio federale. La data di riferimento per la riscossione verrà stabilita dal Consiglio federale così come le disposizioni concernenti la scadenza, gli interessi in caso di pagamento tardivo e la prescrizione.
Art. 65 Distribuzione dei proventi della tassa d’incentivazione e indennità di
esecuzione
Capoverso 1: i proventi della tassa d’incentivazione corrispondono alla differenza tra le entrate e le spese di esecuzione legate alla futura LPCan sostenute dalle autorità federali competenti.
Capoverso 2: la tassa d’incentivazione non deve rivestire carattere fiscale, in quanto necessiterebbe di una base costituzionale corrispondente. La distribuzione alla popolazione delle entrate da essa derivanti è pertanto fondamentale. I proventi della tassa d’incentivazione vengono ripartiti equamente tra tutte le persone fisiche in Svizzera, analogamente a quanto previsto anche in altri casi (cfr. per esempio la tassa sul CO2 di cui all’art. 36 cpv. 2 della legge sul CO2 oppure la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili di cui all’art. 35a cpv. 9 della legge federale del 7 ottobre 1983178 sulla protezione dell’ambiente).
Capoverso 3: i proventi della tassa devono essere distribuiti su incarico e sotto la vigilanza dell’UFSP per il tramite dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie secondo la legge federale del 18 marzo 1994179 sull’assicurazione malattie
178 RS 814.01
179 RS 832.10